Sentenza 238/2018 (ECLI:IT:COST:2018:238)
Massima numero 40582
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
05/12/2018; Decisione del
05/12/2018
Deposito del 21/12/2018; Pubblicazione in G. U. 27/12/2018
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Prestazioni erogate in mobilità interregionale dalle strutture sanitarie accreditate e contrattualizzate con il servizio sanitario regionale - Non computabilità per il raggiungimento dei tetti di spesa di determinate prestazioni di alta complessità - Violazione della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e del principio di copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale.
Sanità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Prestazioni erogate in mobilità interregionale dalle strutture sanitarie accreditate e contrattualizzate con il servizio sanitario regionale - Non computabilità per il raggiungimento dei tetti di spesa di determinate prestazioni di alta complessità - Violazione della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e del principio di copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost., l'art. 33 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017. La norma impugnata dal Governo - abrogata dall'art. 45, comma 3, della legge reg. Basilicata n. 11 del 2008, senza che sia stata data prova della sua mancata applicazione nel periodo di vigenza -, nell'escludere i Diagnosis Related Groups (DRG) di alta complessità dal computo per il raggiungimento dei tetti di spesa, non ha previsto alcuna misura alternativa di compensazione, incidendo negativamente sul risultato finanziario complessivo indicato nella normativa statale (art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012), espressione di un principio fondamentale in materia di "coordinamento della finanza pubblica". Parimenti, la non computabilità nei tetti di spesa delle altre prestazioni, relative all'attività di specialistica ambulatoriale, è passibile di determinare oneri aggiuntivi e non coperti, sicché non è consentita dalla legislazione nazionale. (Precedenti citati: sentenze n. 183 del 2016, n. 218 del 2015, n. 153 del 2015, n. 289 del 2013 e n. 69 del 2011).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost., l'art. 33 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017. La norma impugnata dal Governo - abrogata dall'art. 45, comma 3, della legge reg. Basilicata n. 11 del 2008, senza che sia stata data prova della sua mancata applicazione nel periodo di vigenza -, nell'escludere i Diagnosis Related Groups (DRG) di alta complessità dal computo per il raggiungimento dei tetti di spesa, non ha previsto alcuna misura alternativa di compensazione, incidendo negativamente sul risultato finanziario complessivo indicato nella normativa statale (art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012), espressione di un principio fondamentale in materia di "coordinamento della finanza pubblica". Parimenti, la non computabilità nei tetti di spesa delle altre prestazioni, relative all'attività di specialistica ambulatoriale, è passibile di determinare oneri aggiuntivi e non coperti, sicché non è consentita dalla legislazione nazionale. (Precedenti citati: sentenze n. 183 del 2016, n. 218 del 2015, n. 153 del 2015, n. 289 del 2013 e n. 69 del 2011).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
24/07/2017
n. 19
art. 33
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte