Sentenza 152/2024 (ECLI:IT:COST:2024:152)
Massima numero 46385
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  21/05/2024;  Decisione del  21/05/2024
Deposito del 26/07/2024; Pubblicazione in G. U. 31/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46386


Titolo
Domini collettivi - In genere - Natura privatistica dei loro enti esponenziali - Finalità della gestione - Preservazione collettiva dell'ambiente, anche nell'interesse delle generazioni future - Possibili controlli dell'autorità pubblica - Riconduzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Esclusione della competenza residuale regionale nella materia «agricoltura e foreste» (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale della disposizione della Regione Emilia-Romagna che, in riferimento alle partecipanze agrarie, prevede, tramite rinvio ad altra legge regionale, la vigilanza della Regione e, in particolare, l'attribuzione alla Giunta regionale dei poteri di scioglimento degli organi e di commissariamento dell'ente). (Classif. 089001).

Testo

Dalla legge n. 168 del 2017, dedicata ai domini collettivi, emerge una esplicita opzione a favore della qualificazione privatistica dei loro enti esponenziali, con un riconoscimento ex lege della personalità giuridica di diritto privato, nonché una valorizzazione della proprietà collettiva, che sottende una responsabilizzazione delle comunità chiamate a preservare l’ambiente, anche nell’interesse delle generazioni future. Si delinea, così uno stretto legame fra la tutela dell’ambiente e l’uso collettivo dei beni, la cui gestione è assegnata a un ente di diritto privato. Tale scelta si pone, peraltro, in sintonia con il generale ripensamento dei rapporti fra pubblico e privato, che si evince dalla riforma del Titolo V nella parte in cui ha valorizzato – sulla base del principio di sussidiarietà – il fenomeno dell’associazionismo per lo svolgimento di attività di interesse generale. (Precedenti: S. 119/2023; S. 236/2022 - mass. 45195; S. 228/2021 - mass. 44366).

L’individuazione dei controlli che le autorità pubbliche possono esercitare su enti di diritto privato si deve ascrivere alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile», in quanto profilo che si riverbera sullo statuto e sulla vita dell’ente e le cui ragioni non variano in funzione della collocazione territoriale del soggetto collettivo. 

Deve escludersi che nell’intero arco temporale di vigenza del Titolo V, Parte II, della Costituzione il regime civilistico dei beni civici sia mai passato nella sfera di competenza delle Regioni, in quanto anche la materia «agricoltura e foreste» di cui al previgente art. 117 Cost., che giustificava il trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni stesse, mai avrebbe potuto comprendere la disciplina della titolarità e dell’esercizio di diritti dominicali sulle terre civiche. (Precedenti: S. 236/2022 - mass. 45195; S. 71/2020 - mass. 42660; S. 113/2018).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 49, comma 1, lett. b, della legge reg. Emilia-Romagna n. 6 del 2004, nella parte in cui rende applicabile alle partecipanze agrarie la disciplina relativa agli indirizzi e alla vigilanza degli enti dipendenti dalla Regione, prevista dal Titolo III, Capo II, della legge reg. Emilia-Romagna n. 24 del 1994. La disposizione censurata dal Consiglio di Stato, sez. sesta, invade la competenza esclusiva dello Stato nella materia dell’ordinamento civile, non limitandosi a regolare profili organizzativi relativi alla funzione di controllo ma determinandone il contenuto. L’estensione alle partecipanze agrarie della vigilanza propria degli enti dipendenti dalla Regione, incluso lo scioglimento degli organi dell’ente e la nomina di un commissario per l’amministrazione provvisoria, non trovano, infatti, alcuna corrispondenza in norme statali. Non di meno, la peculiare gestione di una proprietà collettiva non fa venir meno nelle partecipanze agrarie i tratti associativi per cui – pur in assenza dei poteri di vigilanza disposti dalla Regione – per reagire ad eventuali abusi delle maggioranze il legislatore statale potrebbe prevedere forme di controllo, ispirate a una logica collaborativa nella tutela del bene ambientale e adeguate ai tratti peculiari degli enti esponenziali delle comunità familiari e resta, in ogni caso, applicabile l’art. 23 cod. civ. che consente di annullare le deliberazioni dell’assemblea dei soci ovvero sospenderne l’esecuzione. Né le norme regionali censurate possono collocarsi nell’ambito della competenza legislativa regionale residuale «agricoltura e foreste» che, non presentando alcuna diretta connessione con lo statuto giuridico di enti di diritto privato, non autorizza le regioni a stabilire i contenuti del controllo. Né, infine, possono trovare supporto nell’art. 3, comma 1, lett. b, n. 4, della legge n. 97 del 1994, legge delega che consentiva alle regioni di regolare il coordinamento e garantire appropriate forme sostitutive in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento delle comunità montane, non coincidendo, peraltro, nemmeno i poteri previsti).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  24/03/2004  n. 6  art. 49  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte