Sentenza 238/2018 (ECLI:IT:COST:2018:238)
Massima numero 40584
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
05/12/2018; Decisione del
05/12/2018
Deposito del 21/12/2018; Pubblicazione in G. U. 27/12/2018
Titolo
Gioco e scommesse - Norme della Regione Basilicata - Autorizzazione all'esercizio delle sale da gioco e all'installazione di apparecchi da gioco - Distanze minime da luoghi sensibili - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordine e sicurezza - Insussistenza - Correzione di errore materiale della disposizione impugnata - Non fondatezza della questione.
Gioco e scommesse - Norme della Regione Basilicata - Autorizzazione all'esercizio delle sale da gioco e all'installazione di apparecchi da gioco - Distanze minime da luoghi sensibili - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordine e sicurezza - Insussistenza - Correzione di errore materiale della disposizione impugnata - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., dell'art. 45 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017. Con la disposizione impugnata il legislatore regionale ha inteso esclusivamente correggere l'errore materiale costituito dall'indebita inserzione dell'avverbio «non», dopo le parole «nel caso di ubicazioni in un raggio», contenuto nell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 30 del 2014 che, prima dell'intervento censurato, con la presenza del secondo «non», era priva di qualunque significato coerente con la ratio legis.
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., dell'art. 45 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017. Con la disposizione impugnata il legislatore regionale ha inteso esclusivamente correggere l'errore materiale costituito dall'indebita inserzione dell'avverbio «non», dopo le parole «nel caso di ubicazioni in un raggio», contenuto nell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 30 del 2014 che, prima dell'intervento censurato, con la presenza del secondo «non», era priva di qualunque significato coerente con la ratio legis.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
24/07/2017
n. 19
art. 45
co.
legge della Regione Basilicata
27/10/2014
n. 30
art. 6
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte