Sanità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Accreditamento provvisorio delle strutture sociosanitarie - Condizioni - Ricorso del Governo - Ius superveniens abrogativo della norma impugnata - Successiva rinuncia in mancanza di costituzione in giudizio della controparte - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 26, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, che prevede che le strutture sociosanitarie che hanno in corso, da almeno tre anni, convenzioni o contratti con Aziende sanitarie locali, stipulati previa selezione con procedure di evidenza pubblica si intendono provvisoriamente accreditate per i servizi resi in regime non residenziale, residenziale, semiresidenziale, nelle more della regolamentazione dell'accreditamento istituzionale. (Nella specie la rinuncia è motivata dell'assunto che l'art. 73 della legge reg. Basilicata n. 11 del 2018 ha, tra l'altro, abrogato il comma impugnato).
In mancanza di costituzione in giudizio della controparte, la rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. (Precedente citato: sentenza n. 183 del 2016).