Sentenza 239/2018 (ECLI:IT:COST:2018:239)
Massima numero 40586
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  25/10/2018;  Decisione del  25/10/2018
Deposito del 21/12/2018; Pubblicazione in G. U. 27/12/2018
Massime associate alla pronuncia:  40587  40588  40589  40590  40591  40592  40593  40594


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Denunciato esercizio irragionevole della discrezionalità del legislatore in materia elettorale - Richiesta di pronuncia non sostanzialmente manipolativa - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per violazione della discrezionalità del legislatore, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21, primo comma, n. 1-bis) e n. 2), nel testo risultante dalla legge n. 10 del 2009, e 22 della legge n. 18 del 1979, che prevedono la soglia di sbarramento del 4 per cento fissata per l'accesso al riparto proporzionale dei seggi nelle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Il legislatore gode di un'ampia discrezionalità nella scelta del sistema elettorale a condizione che il suo esercizio non si traduca nell'adozione di una disciplina manifestamente irragionevole; ne discende l'ammissibilità delle questioni sollevate dal rimettente, che non chiede una pronuncia sostanzialmente additiva o sostitutiva della vigente clausola di sbarramento con altra ritenuta conforme al canone di ragionevolezza, ma si limita a rilevare il contrasto della normativa censurata con i parametri costituzionali indicati. (Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2017, n. 193 del 2015, n. 275 del 2014 e n. 1 del 2014, n. 271 del 2010; ordinanza n. 260 del 2002).

L'individuazione del sistema elettorale ritenuto più idoneo in relazione al contesto storico-politico di riferimento non è, in assoluto, esente dal sindacato di costituzionalità, ben potendo essere censurata qualora risulti affetta da un vizio di manifesta irragionevolezza, cosicché il sindacato della Corte costituzionale è chiamato a verificare che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale. (Precedente citato: sentenza n. 1 del 2014).



Atti oggetto del giudizio

legge  24/01/1979  n. 18  art. 21  co. 1

legge  24/01/1979  n. 18  art. 21  co. 1

legge  20/02/2009  n. 10  art.   co. 

legge  24/01/1979  n. 18  art. 22  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte