Sentenza 239/2018 (ECLI:IT:COST:2018:239)
Massima numero 40587
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
25/10/2018; Decisione del
25/10/2018
Deposito del 21/12/2018; Pubblicazione in G. U. 27/12/2018
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Corretta individuazione delle norme censurate - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Corretta individuazione delle norme censurate - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per contraddittorietà della censura, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21, primo comma, n. 1-bis) e n. 2), nel testo risultante dalla legge n. 10 del 2009, e 22 della legge n. 18 del 1979, che prevedono la soglia di sbarramento del 4 per cento per l'accesso al riparto proporzionale dei seggi nelle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Il Consiglio di Stato censura tali disposizioni - e non quelle della legge n. 150 del 1977, che ha recepito l'Atto di Bruxelles, il cui testo originario non prevedeva alcuna soglia - in quanto è stata la legge n. 18 del 1979 che si è avvalsa della possibilità - consentita dalla decisione del Consiglio 2002/772/CE, Euratom del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, di modifica dell'Atto di Bruxelles - di introdurre una clausola di sbarramento, determinandone la misura massima.
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per contraddittorietà della censura, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21, primo comma, n. 1-bis) e n. 2), nel testo risultante dalla legge n. 10 del 2009, e 22 della legge n. 18 del 1979, che prevedono la soglia di sbarramento del 4 per cento per l'accesso al riparto proporzionale dei seggi nelle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Il Consiglio di Stato censura tali disposizioni - e non quelle della legge n. 150 del 1977, che ha recepito l'Atto di Bruxelles, il cui testo originario non prevedeva alcuna soglia - in quanto è stata la legge n. 18 del 1979 che si è avvalsa della possibilità - consentita dalla decisione del Consiglio 2002/772/CE, Euratom del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, di modifica dell'Atto di Bruxelles - di introdurre una clausola di sbarramento, determinandone la misura massima.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/01/1979
n. 18
art. 21
co. 1
legge
24/01/1979
n. 18
art. 21
co. 1
legge
20/02/2009
n. 10
art.
co.
legge
24/01/1979
n. 18
art. 22
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte