Incidentalità della questione sollevata dal giudice - Inidoneità di un'eventuale decisione di accoglimento ad esaurire la tutela richiesta - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità - per difetto di incidentalità - delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 21, primo comma, n. 1-bis) e n. 2), nel testo risultante dalla legge n. 10 del 2009, e 22 della legge n. 18 del 1979, che prevedono la soglia di sbarramento del 4 per cento fissata per l'accesso al riparto proporzionale dei seggi nelle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Un'eventuale decisione di accoglimento non sarebbe idonea ad esaurire la tutela richiesta dei ricorrenti nel giudizio a quo, in quanto il giudice amministrativo dovrebbe poi comunque annullare - nel caso di specie in parte qua - l'atto di proclamazione degli eletti e ripartire i seggi.
Per costante giurisprudenza costituzionale sono ammissibili le questioni sollevate in giudizi promossi contro atti amministrativi, anche se essi sono contestati solo per l'illegittimità costituzionale della legge applicata. (Precedenti citati: sentenze n. 89 del 2018, n. 16 del 2017 e n. 242 del 2011; ordinanze n. 138 del 2017 e n. 361 del 2004).