Sentenza 239/2018 (ECLI:IT:COST:2018:239)
Massima numero 40588
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  25/10/2018;  Decisione del  25/10/2018
Deposito del 21/12/2018; Pubblicazione in G. U. 27/12/2018
Massime associate alla pronuncia:  40586  40587  40589  40590  40591  40592  40593  40594


Titolo
Incidentalità della questione sollevata dal giudice - Inidoneità di un'eventuale decisione di accoglimento ad esaurire la tutela richiesta - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità - per difetto di incidentalità - delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 21, primo comma, n. 1-bis) e n. 2), nel testo risultante dalla legge n. 10 del 2009, e 22 della legge n. 18 del 1979, che prevedono la soglia di sbarramento del 4 per cento fissata per l'accesso al riparto proporzionale dei seggi nelle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Un'eventuale decisione di accoglimento non sarebbe idonea ad esaurire la tutela richiesta dei ricorrenti nel giudizio a quo, in quanto il giudice amministrativo dovrebbe poi comunque annullare - nel caso di specie in parte qua - l'atto di proclamazione degli eletti e ripartire i seggi.

Per costante giurisprudenza costituzionale sono ammissibili le questioni sollevate in giudizi promossi contro atti amministrativi, anche se essi sono contestati solo per l'illegittimità costituzionale della legge applicata. (Precedenti citati: sentenze n. 89 del 2018, n. 16 del 2017 e n. 242 del 2011; ordinanze n. 138 del 2017 e n. 361 del 2004).



Atti oggetto del giudizio

legge  24/01/1979  n. 18  art. 21  co. 1

legge  24/01/1979  n. 18  art. 21  co. 1

legge  20/02/2009  n. 10  art.   co. 

legge  24/01/1979  n. 18  art. 22  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte