Sentenza 239/2018 (ECLI:IT:COST:2018:239)
Massima numero 40589
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
25/10/2018; Decisione del
25/10/2018
Deposito del 21/12/2018; Pubblicazione in G. U. 27/12/2018
Titolo
Incidentalità della questione sollevata dal giudice - Dedotto difetto di interesse dei ricorrenti nel giudizio a quo - Efficacia sul giudizio principale dell'eventuale sentenza di accoglimento - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Incidentalità della questione sollevata dal giudice - Dedotto difetto di interesse dei ricorrenti nel giudizio a quo - Efficacia sul giudizio principale dell'eventuale sentenza di accoglimento - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di interesse dei ricorrenti nel giudizio a quo, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21, primo comma, n. 1-bis) e n. 2), nel testo risultante dalla legge n. 10 del 2009, e 22 della legge n. 18 del 1979, che prevedono la soglia di sbarramento del 4 per cento fissata per l'accesso al riparto proporzionale dei seggi nelle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Poiché le questioni sono state sollevate a seguito dell'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo dell'atto di proclamazione, le elezioni non rappresentano un fatto esaurito, con la conseguenza che l'eventuale annullamento della legge elettorale si riflette sull'esito del giudizio principale. Inoltre, le questioni non sono state sollevate nel corso di un giudizio promosso a seguito di un'azione di accertamento, bensì nell'ambito di un contenzioso, per cui nessun difetto di incidentalità è rinvenibile. (Precedenti citati: sentenze n. 110 del 2015 e n. 1 del 2014).
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di interesse dei ricorrenti nel giudizio a quo, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21, primo comma, n. 1-bis) e n. 2), nel testo risultante dalla legge n. 10 del 2009, e 22 della legge n. 18 del 1979, che prevedono la soglia di sbarramento del 4 per cento fissata per l'accesso al riparto proporzionale dei seggi nelle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Poiché le questioni sono state sollevate a seguito dell'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo dell'atto di proclamazione, le elezioni non rappresentano un fatto esaurito, con la conseguenza che l'eventuale annullamento della legge elettorale si riflette sull'esito del giudizio principale. Inoltre, le questioni non sono state sollevate nel corso di un giudizio promosso a seguito di un'azione di accertamento, bensì nell'ambito di un contenzioso, per cui nessun difetto di incidentalità è rinvenibile. (Precedenti citati: sentenze n. 110 del 2015 e n. 1 del 2014).
Atti oggetto del giudizio
legge
24/01/1979
n. 18
art. 21
co. 1
legge
24/01/1979
n. 18
art. 21
co. 1
legge
20/02/2009
n. 10
art.
co.
legge
24/01/1979
n. 18
art. 22
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte