Sentenza 239/2018 (ECLI:IT:COST:2018:239)
Massima numero 40589
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  25/10/2018;  Decisione del  25/10/2018
Deposito del 21/12/2018; Pubblicazione in G. U. 27/12/2018
Massime associate alla pronuncia:  40586  40587  40588  40590  40591  40592  40593  40594


Titolo
Incidentalità della questione sollevata dal giudice - Dedotto difetto di interesse dei ricorrenti nel giudizio a quo - Efficacia sul giudizio principale dell'eventuale sentenza di accoglimento - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di interesse dei ricorrenti nel giudizio a quo, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21, primo comma, n. 1-bis) e n. 2), nel testo risultante dalla legge n. 10 del 2009, e 22 della legge n. 18 del 1979, che prevedono la soglia di sbarramento del 4 per cento fissata per l'accesso al riparto proporzionale dei seggi nelle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Poiché le questioni sono state sollevate a seguito dell'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo dell'atto di proclamazione, le elezioni non rappresentano un fatto esaurito, con la conseguenza che l'eventuale annullamento della legge elettorale si riflette sull'esito del giudizio principale. Inoltre, le questioni non sono state sollevate nel corso di un giudizio promosso a seguito di un'azione di accertamento, bensì nell'ambito di un contenzioso, per cui nessun difetto di incidentalità è rinvenibile. (Precedenti citati: sentenze n. 110 del 2015 e n. 1 del 2014).

Atti oggetto del giudizio

legge  24/01/1979  n. 18  art. 21  co. 1

legge  24/01/1979  n. 18  art. 21  co. 1

legge  20/02/2009  n. 10  art.   co. 

legge  24/01/1979  n. 18  art. 22  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte