Giudizio a quo - Condizioni di ammissibilità - Omessa impugnazione di atti presupposti non comportanti alcun pregiudizio per il ricorrente - Insussistenza di un onere di impugnazione di tali atti - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per omessa impugnazione degli atti di indizione delle elezioni europee e di ammissione delle liste, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21, primo comma, n. 1-bis) e n. 2), nel testo risultante dalla legge n. 10 del 2009, e 22 della legge n. 18 del 1979, che prevedono la soglia di sbarramento del 4 per cento fissata per l'accesso al riparto proporzionale dei seggi nelle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Nella prospettazione dei ricorrenti in primo grado, dai citati atti di indizione e di ammissione delle liste non derivava ad essi alcun pregiudizio, sicché è da escludere che incombesse su di loro un onere di impugnazione di tali atti, preclusivo della possibilità di censurare, per vizi propri, l'atto di proclamazione degli eletti, poi effettivamente impugnato nel giudizio a quo.