Sentenza 239/2018 (ECLI:IT:COST:2018:239)
Massima numero 40592
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
25/10/2018; Decisione del
25/10/2018
Deposito del 21/12/2018; Pubblicazione in G. U. 27/12/2018
Titolo
Thema decidendum - Istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE - Assenza di alcun richiamo, da parte del rimettente, delle norme dei trattati UE - Rigetto della richiesta.
Thema decidendum - Istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE - Assenza di alcun richiamo, da parte del rimettente, delle norme dei trattati UE - Rigetto della richiesta.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21, primo comma, n. 1-bis) e n. 2), e 22 della legge n. 18 del 1979, che prevedono la soglia di sbarramento del 4 per cento fissata per l'accesso al riparto proporzionale dei seggi nelle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, va respinta l'istanza delle parti private di operare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Davanti al giudice a quo era stato censurato il contrasto tra l'atto elettorale europeo e le norme dei trattati, ma il Consiglio di Stato, rilevata la conformità delle norme legislative italiane censurate all'atto elettorale europeo, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale senza alcun richiamo delle norme dei trattati dell'Unione europea, cosicché la questione della compatibilità con i trattati del sistema di soglie facoltative, variabili e nazionali non è pregiudiziale alla decisione della questione di legittimità costituzionale. (Precedenti citati: sentenza n. 110 del 2015; ordinanze n. 207 del 2013 e n. 103 del 2008).
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21, primo comma, n. 1-bis) e n. 2), e 22 della legge n. 18 del 1979, che prevedono la soglia di sbarramento del 4 per cento fissata per l'accesso al riparto proporzionale dei seggi nelle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, va respinta l'istanza delle parti private di operare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Davanti al giudice a quo era stato censurato il contrasto tra l'atto elettorale europeo e le norme dei trattati, ma il Consiglio di Stato, rilevata la conformità delle norme legislative italiane censurate all'atto elettorale europeo, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale senza alcun richiamo delle norme dei trattati dell'Unione europea, cosicché la questione della compatibilità con i trattati del sistema di soglie facoltative, variabili e nazionali non è pregiudiziale alla decisione della questione di legittimità costituzionale. (Precedenti citati: sentenza n. 110 del 2015; ordinanze n. 207 del 2013 e n. 103 del 2008).
Atti oggetto del giudizio
legge
24/01/1979
n. 18
art. 21
co. 1
legge
24/01/1979
n. 18
art. 21
co. 1
legge
20/02/2009
n. 10
art.
co.
legge
24/01/1979
n. 18
art. 22
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte