Sentenza 152/2024 (ECLI:IT:COST:2024:152)
Massima numero 46386
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  21/05/2024;  Decisione del  21/05/2024
Deposito del 26/07/2024; Pubblicazione in G. U. 31/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46385


Titolo
Regioni (competenza esclusiva statale) - Ordinamento civile e penale - Riconduzione a tale materia della disciplina delle persone giuridiche di diritto privato (ad esempio, enti del Terzo settore e fondazioni bancarie) - Finalità - Garantire l'uniformità di trattamento, in ossequio al principio di eguaglianza. (Classif. 216021).

Testo

La riconduzione delle varie discipline alla materia dell’ordinamento civile persegue lo scopo di garantire l’uniformità di trattamento sull’intero territorio nazionale, in ossequio al principio costituzionale di eguaglianza. (Precedenti: S. 287/2016 - mass. 39383, S. 97/2014; S. 290/ 2013 - mass. 37487; S. 123/2010 - mass. 34534; S. 401/2007 - mass. 31894; S. 300/2003).

Alla materia dell’ordinamento civile, assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, va ascritta la disciplina delle persone giuridiche di diritto privato quali, ad esempio, la conformazione specifica, l’organizzazione degli enti del Terzo settore e la definizione delle regole essenziali di correlazione con le autorità pubbliche, o la qualificazione delle fondazioni bancarie. (Precedenti: S. 131/2020 - mass. 43495; S. 185/2018 - mass. 40285; S. 438/2007 - mass. 31972; S. 301/2003; S. 300/2003 - mass. 27915).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte