Regioni (competenza esclusiva statale) - Ordinamento civile e penale - Riconduzione a tale materia della disciplina delle persone giuridiche di diritto privato (ad esempio, enti del Terzo settore e fondazioni bancarie) - Finalità - Garantire l'uniformità di trattamento, in ossequio al principio di eguaglianza. (Classif. 216021).
La riconduzione delle varie discipline alla materia dell’ordinamento civile persegue lo scopo di garantire l’uniformità di trattamento sull’intero territorio nazionale, in ossequio al principio costituzionale di eguaglianza. (Precedenti: S. 287/2016 - mass. 39383, S. 97/2014; S. 290/ 2013 - mass. 37487; S. 123/2010 - mass. 34534; S. 401/2007 - mass. 31894; S. 300/2003).
Alla materia dell’ordinamento civile, assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, va ascritta la disciplina delle persone giuridiche di diritto privato quali, ad esempio, la conformazione specifica, l’organizzazione degli enti del Terzo settore e la definizione delle regole essenziali di correlazione con le autorità pubbliche, o la qualificazione delle fondazioni bancarie. (Precedenti: S. 131/2020 - mass. 43495; S. 185/2018 - mass. 40285; S. 438/2007 - mass. 31972; S. 301/2003; S. 300/2003 - mass. 27915).