Sentenza 239/2018 (ECLI:IT:COST:2018:239)
Massima numero 40593
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
25/10/2018; Decisione del
25/10/2018
Deposito del 21/12/2018; Pubblicazione in G. U. 27/12/2018
Titolo
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens non rilevante nel giudizio a quo - Esclusione della restituzione degli atti al rimettente.
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens non rilevante nel giudizio a quo - Esclusione della restituzione degli atti al rimettente.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21, primo comma, n. 1-bis) e n. 2), nel testo risultante dalla legge n. 10 del 2009, e 22 della legge n. 18 del 1979, non è accolta la richiesta di restituzione degli atti al giudice a quo per un rinnovato esame della rilevanza, alla stregua della sopravvenuta decisione 2018/994/UE, Euratom, del Consiglio del 13 luglio 2018, che ha modificato l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, introducendo l'obbligo, per gli Stati membri maggiori, di prevedere nella disciplina delle elezioni europee una soglia di sbarramento (dal 2 al 5 per cento). La citata decisione non rileva nel giudizio a quo, non solo perché non è ancora entrata in vigore, ma anche perché le questioni sollevate dal Consiglio di Stato riguardano la normativa previgente rispetto ad essa, con la conseguenza che il loro eventuale accoglimento sarebbe idoneo a produrre l'annullamento parziale dell'atto di proclamazione dei candidati eletti nel 2014 (impugnato dai ricorrenti nel giudizio di primo grado dinanzi al TAR Lazio).
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21, primo comma, n. 1-bis) e n. 2), nel testo risultante dalla legge n. 10 del 2009, e 22 della legge n. 18 del 1979, non è accolta la richiesta di restituzione degli atti al giudice a quo per un rinnovato esame della rilevanza, alla stregua della sopravvenuta decisione 2018/994/UE, Euratom, del Consiglio del 13 luglio 2018, che ha modificato l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, introducendo l'obbligo, per gli Stati membri maggiori, di prevedere nella disciplina delle elezioni europee una soglia di sbarramento (dal 2 al 5 per cento). La citata decisione non rileva nel giudizio a quo, non solo perché non è ancora entrata in vigore, ma anche perché le questioni sollevate dal Consiglio di Stato riguardano la normativa previgente rispetto ad essa, con la conseguenza che il loro eventuale accoglimento sarebbe idoneo a produrre l'annullamento parziale dell'atto di proclamazione dei candidati eletti nel 2014 (impugnato dai ricorrenti nel giudizio di primo grado dinanzi al TAR Lazio).
Atti oggetto del giudizio
legge
24/01/1979
n. 18
art. 21
co. 1
legge
24/01/1979
n. 18
art. 21
co. 1
legge
20/02/2009
n. 10
art.
co.
legge
24/01/1979
n. 18
art. 22
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte