Sentenza 240/2018 (ECLI:IT:COST:2018:240)
Massima numero 40596
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
20/11/2018; Decisione del
20/11/2018
Deposito del 21/12/2018; Pubblicazione in G. U. 27/12/2018
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Assenza di contraddittorietà nella motivazione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Assenza di contraddittorietà nella motivazione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per contraddittorietà della motivazione, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 58 del 1998, atteso che l'ordinanza di rimessione è inequivocabilmente orientata a sostenere che le misure previste dalla norma censurata e quelle dell'art. 196 t.u. finanza costituiscono sanzioni di natura "sostanzialmente penale", alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, che viene adeguatamente esaminata anche nei suoi sviluppi più recenti, e che il richiamo alle pronunce della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato - i cui orientamenti, pure riferiti dal giudice a quo, ne evidenziano l'assoluta diversità di natura - è svolto unicamente allo scopo di esperire un tentativo di interpretazione conforme a Costituzione e al diritto eurounitario, per poi escluderne l'effettiva praticabilità.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per contraddittorietà della motivazione, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 58 del 1998, atteso che l'ordinanza di rimessione è inequivocabilmente orientata a sostenere che le misure previste dalla norma censurata e quelle dell'art. 196 t.u. finanza costituiscono sanzioni di natura "sostanzialmente penale", alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, che viene adeguatamente esaminata anche nei suoi sviluppi più recenti, e che il richiamo alle pronunce della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato - i cui orientamenti, pure riferiti dal giudice a quo, ne evidenziano l'assoluta diversità di natura - è svolto unicamente allo scopo di esperire un tentativo di interpretazione conforme a Costituzione e al diritto eurounitario, per poi escluderne l'effettiva praticabilità.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
24/02/1998
n. 58
art. 55
co. 2
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte