Sentenza 240/2018 (ECLI:IT:COST:2018:240)
Massima numero 40599
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
20/11/2018; Decisione del
20/11/2018
Deposito del 21/12/2018; Pubblicazione in G. U. 27/12/2018
Titolo
Borsa - Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede - Sospensione, per il periodo massimo di un anno, dall'esercizio dell'attività del consulente sottoposto a misure cautelari, tra cui la sanzione amministrativa della sospensione cautelare - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione del principio del ne bis in idem, come interpretato in via convenzionale - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.
Borsa - Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede - Sospensione, per il periodo massimo di un anno, dall'esercizio dell'attività del consulente sottoposto a misure cautelari, tra cui la sanzione amministrativa della sospensione cautelare - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione del principio del ne bis in idem, come interpretato in via convenzionale - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU - dell'art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 58 del 1998 (t.u. finanza). La disposizione censurata, successivamente abrogata dal d.lgs. n. 129 del 2017, prevedeva la possibilità di cumulare - nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede - la misura cautelare della sospensione dall'attività professionale con la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività professionale prevista dall'art. 196 t.u. finanza. Il cumulo non comporta la violazione dei parametri evocati perché, conformemente all'orientamento delle supreme magistrature civili e amministrative, la norma censurata non ha una funzione servente o anticipatoria rispetto ad eventuali provvedimenti sanzionatori o al possibile esito di un procedimento penale in cui è coinvolto il consulente finanziario, ma conferisce alla CONSOB un potere di vigilanza attiva, per evitare il rischio che l'allarme sociale derivante dal coinvolgimento del consulente finanziario in gravi vicende penali possa compromettere la fiducia di risparmiatori e investitori nel buon funzionamento del mercato e nella correttezza degli operatori. L'erroneità del presupposto interpretativo infirma le conclusioni del remittente circa la violazione del ne bis in idem, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, principio che presuppone un cumulo di procedimenti sanzionatori di natura sostanzialmente penale; né, una volta esclusa la natura di sanzione penale della sospensione censurata, è possibile porre validamente a raffronto la situazione dei consulenti che l'hanno subita solo a titolo cautelativo con quella di coloro che l'hanno patita anche a titolo sanzionatorio. La diversità di funzione dei vari istituti non consente neppure di giudicare sproporzionato o irragionevole l'eventuale cumulo dei periodi di sospensione inflitti al medesimo soggetto. (Precedenti citati: sentenze n. 276 del 2016 e n. 236 del 2015).
Sono dichiarate non fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU - dell'art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 58 del 1998 (t.u. finanza). La disposizione censurata, successivamente abrogata dal d.lgs. n. 129 del 2017, prevedeva la possibilità di cumulare - nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede - la misura cautelare della sospensione dall'attività professionale con la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività professionale prevista dall'art. 196 t.u. finanza. Il cumulo non comporta la violazione dei parametri evocati perché, conformemente all'orientamento delle supreme magistrature civili e amministrative, la norma censurata non ha una funzione servente o anticipatoria rispetto ad eventuali provvedimenti sanzionatori o al possibile esito di un procedimento penale in cui è coinvolto il consulente finanziario, ma conferisce alla CONSOB un potere di vigilanza attiva, per evitare il rischio che l'allarme sociale derivante dal coinvolgimento del consulente finanziario in gravi vicende penali possa compromettere la fiducia di risparmiatori e investitori nel buon funzionamento del mercato e nella correttezza degli operatori. L'erroneità del presupposto interpretativo infirma le conclusioni del remittente circa la violazione del ne bis in idem, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, principio che presuppone un cumulo di procedimenti sanzionatori di natura sostanzialmente penale; né, una volta esclusa la natura di sanzione penale della sospensione censurata, è possibile porre validamente a raffronto la situazione dei consulenti che l'hanno subita solo a titolo cautelativo con quella di coloro che l'hanno patita anche a titolo sanzionatorio. La diversità di funzione dei vari istituti non consente neppure di giudicare sproporzionato o irragionevole l'eventuale cumulo dei periodi di sospensione inflitti al medesimo soggetto. (Precedenti citati: sentenze n. 276 del 2016 e n. 236 del 2015).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
24/02/1998
n. 58
art. 55
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 4