Ricorso in via principale - Delibera autorizzativa all'impugnazione - Esposizione sintetica ma sufficiente delle ragioni del ricorso - Rigetto di eccezione di inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 23 del 2017, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - per genericità della delibera di impugnazione del Governo e il conseguente difetto di corrispondenza tra la stessa e il ricorso. Quanto affermato nella relazione del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, cui la delibera di impugnazione del Governo fa rinvio, costituisce un'esposizione sufficiente, ancorché sintetica, delle ragioni per le quali il Presidente del Consiglio dei ministri ha ritenuto che l'impugnato art. 22, comma 1, violi gli artt. 3 e 97 Cost.
La difesa tecnica, nell'esercizio della sua discrezionalità, ben può integrare una solo parziale indicazione dei motivi di censura. (Precedenti citati: sentenze n. 269 del 2014, n. 290 del 2009 e n. 365 del 2007).