Sentenza 241/2018 (ECLI:IT:COST:2018:241)
Massima numero 40601
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  21/11/2018;  Decisione del  21/11/2018
Deposito del 21/12/2018; Pubblicazione in G. U. 27/12/2018
Massime associate alla pronuncia:  40600


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Proroga del termine di efficacia delle graduatorie delle procedure selettive pubbliche bandite dall'azienda unità sanitaria locale - Ricorso del Governo - Denunciata eccedenza dalle competenze statutarie, nonché violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 2 e 3 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta e agli artt. 3, 97, 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost. - dell'art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 23 del 2017, che consente all'Azienda unità sanitaria locale (AUSL) regionale, attingendo dalle graduatorie prorogate, di assumere personale anche dopo il 31 dicembre 2018. La disposizione regionale impugnata andrebbe a incidere sulla spesa (per il personale) del settore sanitario, che nel territorio valdostano è interamente finanziata dalla Regione autonoma, senza oneri a carico del bilancio statale. Tale disposizione, inoltre, si colloca in un momento antecedente a quello del sorgere del rapporto di lavoro - in particolare, nella fase che attiene alle procedure per l'accesso al lavoro pubblico regionale - riguardando i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale e non quelli privatizzati del relativo rapporto di lavoro, per cui non è riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, né ai parametri statutari evocati, ma a quella dell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale - in particolare, dell'organizzazione del personale - ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. La proroga non pregiudica neppure l'esigenza di aggiornamento professionale di quanti accedono all'impiego nella AUSL della Valle d'Aosta, e rende disponibile un'immediata provvista di risorse umane, così da poter assicurare l'erogazione di prestazioni corrispondenti a congrui standard di qualità nel settore dell'amministrazione sanitaria, assicurandone il buon andamento. Infine, non sussiste la violazione del principio di eguaglianza, perché la Regione resistente ha operato nell'ambito delle competenze a essa spettanti, tenendo anche conto delle peculiari esigenze di buon andamento dell'amministrazione sanitaria regionale valdostana. (Precedenti citati: sentenze n. 277 del 1995 e n. 447 del 1988).

Hanno natura di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica quelle disposizioni statali che, agendo sul rilevante aggregato di spesa pubblica costituito dalla spesa per il personale, pongono limiti transitori alla facoltà delle Regioni e degli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere ad assunzioni. (Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2018, n. 72 del 2017, n. 251 del 2016, n. 218 del 2015 e n. 153 del 2015).

I princìpi fondamentali fissati dalla legislazione statale per il coordinamento della finanza pubblica si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale. (Precedenti citati: sentenze n. 231 del 2017, n. 151 del 2017, n. 62 del 2017 e n. 82 del 2015).

Lo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria, non ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario. (Precedenti citati: sentenze n. 125 del 2015, n. 187 del 2012,n. 115 del 2012, n. 133 del 2010 e n. 341 del 2009).

Per costante giurisprudenza costituzionale, i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale - tra cui le procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso al ruolo, il conferimento degli incarichi e la durata degli stessi - rientrano nell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi appartengono alla competenza legislativa residuale della Regione di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 191 del 2017, n. 251 del 2016, n. 105 del 2013, n. 149 del 2012, n. 63 del 2012, n. 310 del 2011 e n. 324 del 2010).

Vanno ricondotti alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile gli interventi legislativi che dettano misure relative a rapporti lavorativi già in essere, mentre la disciplina dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego è sottratta all'incidenza della privatizzazione del lavoro presso le pubbliche amministrazioni, che si riferisce alla disciplina del rapporto già instaurato. (Precedenti citati: sentenze n. 32 del 2017, n. 251 del 2016, n. 186 del 2016, n. 180 del 2015 e n. 380 del 2004).

La regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale è riconducibile alla materia dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e rientra nella competenza residuale delle Regioni di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2012, n. 235 del 2010, n. 100 del 2010, n. 159 del 2008 e n. 95 del 2008).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  22/12/2017  n. 23  art. 22  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2

statuto regione Valle d'Aosta  art. 3

Altri parametri e norme interposte