Imposte e tasse - Norme della Regione Lombardia - Tassa automobilistica regionale di proprietà - Individuazione del soggetto passivo e del presupposto d'imposta - Denunciata violazione dei principi fondamentali statali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario - Carente descrizione della fattispecie concreta ai fini della motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per le lacune dell'ordinanza di rimessione che incidono sulla valutazione della rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost., dell'art. 39, comma 2, della legge reg. Lombardia n. 10 del 2003, che disciplina il momento di costituzione del presupposto d'imposta relativo alla tassa automobilistica regionale. L'ordinanza di rimessione, omettendo di precisare la data di immatricolazione del veicolo - antecedente logico dell'approfondimento legato al momento d'insorgenza del presupposto impositivo - non consente di accertare compiutamente il dies a quo del periodo d'imposta secondo la disciplina regionale, incidendo sulla valutazione della rilevanza della questione.
L'omessa o l'insufficiente descrizione della fattispecie, non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, impedita dal principio di autosufficienza dell'atto di rimessione, preclude il necessario controllo in punto di rilevanza. (Precedenti citati: sentenze n. 22 del 2018 e n. 338 del 2011; ordinanze n. 37 del 2018, n. 248 del 2017 e n. 187 del 2017).