Sentenza 153/2024 (ECLI:IT:COST:2024:153)
Massima numero 46391
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattrice SCIARRONE ALIBRANDI
Udienza Pubblica del  03/07/2024;  Decisione del  03/07/2024
Deposito del 29/07/2024; Pubblicazione in G. U. 31/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46392  46393


Titolo
Sanità pubblica - Dirigenza sanitaria - Disciplina dell'attività intramuraria (ALPI) - Elemento caratterizzante dell'organizzazione sanitaria e del rapporto tra personale e utenti del servizio sanitario - Riconduzione alla materia concorrente della tutela della salute - Necessità di garantire in concreto la possibilità di esercitare l'opzione tra i regimi di lavoro, esclusivo o non, dei dirigenti sanitari - Limiti - Divieto di svolgimento presso strutture private accreditate con il SSN - Ratio - Espressione del principio di esclusività del rapporto di lavoro del personale medico con il SSN e della funzione integrativa svolta dalle dette strutture (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione della Regione Liguria che consente l'esercizio dell'ALPI, fino al 2025, in strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente, con il SSR). (Classif. 231013).

Testo

Le disposizioni che disciplinano l’attività intramuraria (ALPI) rappresentano un elemento fra i più caratterizzanti nella disciplina del rapporto fra personale sanitario ed utenti del servizio sanitario, nonché della stessa organizzazione sanitaria, tanto che alcune di esse costituiscono principi fondamentali, espressivi delle esigenze di uniforme trattamento sul territorio nazionale, vincolanti per tutte le regioni. (Precedente: S. 50/2007 - mass. 31041).

La disciplina dell’attività libero-professionale intramuraria (ALPI) dei dirigenti sanitari, pur incidendo su una pluralità di ambiti, deve essere ascritta, in via prevalente, alla materia della tutela della salute, in ragione della sua stretta inerenza con l’organizzazione del SSR e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all’utenza, a loro volta condizionate dalla capacità, dalla professionalità e dall’impegno dei sanitari addetti ai servizi e, segnatamente, di coloro che rivestono una posizione apicale. (Precedenti: S. 98/2023 - mass. 45645; S. 170/2020 - mass. 43347; S. 54/2015 - 38306; S. 301/2013 - mass. 37525; S. 371/2008 - mass. 32918).

La disciplina dell’attività libero-professionale intramuraria (ALPI) – volta ad assicurare che non resti priva di conseguenze, in termini di concrete possibilità di svolgimento, l’opzione compiuta dal sanitario in favore del rapporto di lavoro esclusivo – è espressione del medesimo principio fondamentale cui è riconducibile l’opzione tra i due regimi di lavoro, esclusivo e non, dei dirigenti sanitari. (Precedenti: S. 54/2015 - mass. 38306; S. 371/2008 - mass. 32921).

La scelta del legislatore statale di subordinare l’attività libero-professionale intramuraria a una serie di condizioni di tempo e di luogo, con esclusione dell’esercizio della medesima all’interno di strutture private accreditate con il SSN, costituisce espressione, da un lato, dell’ampia accezione in cui è stato declinato principio di esclusività del rapporto di lavoro del personale medico con il SSN; dall’altro, della particolare natura di tali strutture, che svolgono una funzione integrativa e sussidiaria della rete sanitaria pubblica, che le differenzia da quelle non accreditate. Funzione ausiliaria oggi ulteriormente valorizzata dalla connessione sussistente fra il rilascio dell’accreditamento e la valutazione della funzionalità dei requisiti posseduti dalla struttura sanitaria privata rispetto agli obiettivi della programmazione sanitaria. (Precedenti: S. 113/2022 - mass. 44769; S. 238/2018 - mass. 40580; S. 457/1993 - mass. 20286 e 20287).

Il divieto di svolgere attività libero-professionale presso le strutture private accreditate costituisce corollario del principio di esclusività del rapporto di lavoro del personale medico con il SSN, mediante il quale il legislatore ha inteso garantire la massima efficienza e funzionalità operativa al servizio sanitario pubblico, evitando che potesse spiegare effetti negativi il contemporaneo esercizio da parte del medico dipendente di attività professionale presso strutture convenzionate. Tale divieto costituisce principio fondamentale della materia della tutela della salute, volto a garantire una tendenziale uniformità tra le diverse legislazioni ed i sistemi sanitari delle regioni e delle province autonome in ordine a un profilo qualificante del rapporto tra sanità ed utenti. (Precedenti: S. 238/2018 - mass. 40580; S. 457/1993 - mass. 20287).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 47, comma 1, della legge reg. Liguria n. 20 del 2023 che consente, in via transitoria e comunque fino all’anno 2025, ai dirigenti sanitari in rapporto esclusivo con il SSR di svolgere l’attività libero-professionale intramuraria - ALPI nelle strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente, con il SSR. La disposizione regionale impugnata dal Governo disattende il divieto di cui all’art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2007, nonché il connesso principio di esclusività del rapporto di lavoro del dirigente sanitario con il servizio sanitario pubblico violando, così, i principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia della tutela della salute. Non sussistono, inoltre, i presupposti in ordine alla richiesta di autorimessione della questione di legittimità costituzionale del citato art. 1, comma 4, in ragione della sua asserita sopravvenuta irragionevolezza, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3-quater del d.l. n. 127 del 2021, come conv.: quest’ultimo ha espressamente previsto una deroga analoga, per fronteggiare la situazione di emergenza generata dal COVID-19, con proroga al 2025, ma in relazione ai soli operatori delle professioni sanitarie).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  28/12/2023  n. 20  art. 47  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  03/08/2007  n. 120  art. 1    co. 4