Ordinanza 243/2018 (ECLI:IT:COST:2018:243)
Massima numero 40476
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  21/11/2018;  Decisione del  21/11/2018
Deposito del 21/12/2018; Pubblicazione in G. U. 27/12/2018
Massime associate alla pronuncia:  40475


Titolo
Reati e pene - Reati tributari - Frode all'iva - Disapplicazione della normativa interna in materia di prescrizione sulla base della "regola Taricco" - Obbligo per il giudice nazionale in forza dell'art. 325 TFUE, come interpretato dalla Corte di giustizia UE - Denunciata violazione dei principi di irretroattività, tassatività e determinatezza della norma penale, disparità di trattamento quanto all'esercizio delle facoltà difensive, contrasto con i principi di separazione dei poteri e di sottoposizione del giudice soltanto alla legge, violazione della finalità rieducativa della pena e di ragionevolezza nella sua determinazione, violazione dei controlimiti alle limitazioni di sovranità derivanti dall'appartenenza all'UE - Censure analoghe a quelle dichiarate non fondate all'esito di rinvio pregiudiziale della "regola Taricco" alla Corte di giustizia disposto della Corte costituzionale - Manifesta infondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 130 del 2008, censurato dal Tribunale di Siracusa e dalla Corte di cassazione - in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 101, secondo comma, e 111 Cost. - nella parte in cui autorizza alla ratifica e rende esecutivo l'art. 325, par. 1 e 2, del TFUE, dal quale, secondo l'interpretazione data dalla Corte di giustizia UE nella sentenza Taricco dell'8 settembre 2015, discende l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. in presenza delle circostanze indicate nella predetta sentenza, allorquando ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di IVA, anche se dalla disapplicazione, e dal conseguente prolungamento del termine di prescrizione, discendono effetti sfavorevoli. In base alla soluzione data dalla Corte di giustizia, con la sentenza M. A. S. e M. B. del 5 dicembre 2017, alle questioni di interpretazione del diritto dell'Unione proposte con rinvio pregiudiziale dall'ordinanza n. 24 del 2017, la sopravvenuta sentenza n. 115 del 2018 ha dichiarato non fondate questioni del tutto analoghe a quelle odierne, osservando che la "regola Taricco", indipendentemente dalla collocazione temporale dei fatti rispetto alla data in cui è stata enunciata, è in contrasto con il principio di determinatezza in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.), la cui violazione - versandosi in tema di prescrizione e, dunque, di istituto che appartiene alla legalità penale sostanziale - sbarra l'ingresso di detta regola nell'ordinamento italiano e impedisce al al giudice comune di applicarla, quand'anche essa potesse assumere, grazie al progressivo affinamento della giurisprudenza europea e nazionale, un contorno meno sfocato (ciò che non varrebbe a colmare l'originaria carenza di precisione del precetto penale). (Precedente specifico citato: sentenza n. 115 del 2018. Precedenti citati: ordinanza n. 24 del 2017, che ha disposto il rinvio pregiudiziale; sentenza n. 327 del 2008).

Atti oggetto del giudizio

legge  02/08/2008  n. 130  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte