Ordinanza 244/2018 (ECLI:IT:COST:2018:244)
Massima numero 40603
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  05/12/2018;  Decisione del  05/12/2018
Deposito del 21/12/2018; Pubblicazione in G. U. 27/12/2018
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Molise - Esche avvelenate - Divieto di utilizzo e detenzione - Obblighi in capo a diversi soggetti pubblici - Sanzioni amministrative - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia in mancanza di costituzione in giudizio della controparte - Estinzione del processo.

Testo

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale della legge reg. Molise n. 15 del 2017, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. g), l), r) ed s), e terzo, Cost. (Nella specie, la rinuncia è motivata sul presupposto che l'abrogazione delle norme impugnate ad opera dell'art. 16, comma 1, della legge reg. Molise n. 1 del 2018 sia intervenuta in tempi ragionevolmente tempestivi, tali da potersi ritenere che le stesse non abbiano trovato applicazione medio tempore).

In mancanza di costituzione in giudizio della controparte, la rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 60 del 2018, n. 55 del 2018, n. 223 del 2017, n. 146 del 2017, n. 112 del 2017 e n. 100 del 2017).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 23