Sentenza 245/2018 (ECLI:IT:COST:2018:245)
Massima numero 40609
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
06/11/2018; Decisione del
06/11/2018
Deposito del 27/12/2018; Pubblicazione in G. U. 02/01/2019
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Abruzzo - Recupero del patrimonio edilizio esistente - Ammissibilità del recupero nelle aree soggette a vincoli diversi dall'inedificabilità assoluta ovvero nelle aree ad elevato rischio geologico e idrogeologico - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Abruzzo - Recupero del patrimonio edilizio esistente - Ammissibilità del recupero nelle aree soggette a vincoli diversi dall'inedificabilità assoluta ovvero nelle aree ad elevato rischio geologico e idrogeologico - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 5, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2017, nella parte in cui, dopo la parola «idrogeologico», non prevede le parole «e, in ogni caso, ove in contrasto con le previsioni dei piani di bacino». La norma impugnata dal Governo, che esclude dal suo ambito applicativo soltanto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ricadenti nelle aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta ovvero nelle aree ad elevato rischio geologico o idrogeologico, li consente nelle aree assoggettate dai piani di bacino (che sono una species degli atti di pianificazione territoriale) a vincoli diversi, in contrasto con il paramento interposto invocato, sicché non possono operare le suddette clausole di salvaguardia.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 5, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2017, nella parte in cui, dopo la parola «idrogeologico», non prevede le parole «e, in ogni caso, ove in contrasto con le previsioni dei piani di bacino». La norma impugnata dal Governo, che esclude dal suo ambito applicativo soltanto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ricadenti nelle aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta ovvero nelle aree ad elevato rischio geologico o idrogeologico, li consente nelle aree assoggettate dai piani di bacino (che sono una species degli atti di pianificazione territoriale) a vincoli diversi, in contrasto con il paramento interposto invocato, sicché non possono operare le suddette clausole di salvaguardia.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
01/08/2017
n. 40
art. 5
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte