Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Abruzzo - Recupero del patrimonio edilizio esistente - Previsione dell'assoggettamento delle aree della riserva naturale Pineta dannunziana, che ricadono all'interno del piano demaniale comunale, al piano marittimo regionale, ovvero a quello comunale di recepimento - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione all'art. 22, commi 1, lett. d), e 6, della legge n. 394 del 1991 - l'art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2017. La norma impugnata dal Governo, attribuendo al piano marittimo regionale o a quello comunale di recepimento, in relazione alle aree della riserva naturale "Pineta dannunziana" che ricadono al suo interno, valore sovraordinato a qualsiasi altra fonte regolamentare o legislativa, viola entrambi i parametri invocati, perché consente a tali piani sia di spogliare il regolamento dell'area naturale protetta della sua funzione regolatoria esclusiva, sia di derogare al divieto di caccia posto dalla legge quadro. (Precedenti citati: sentenze n. 121 del 2018, n. 74 del 2017, n. 171 del 2012, n. 263 del 2011, n. 44 del 2011, n. 315 del 2010 e n. 193 del 2010).
Per costante giurisprudenza costituzionale lo standard minimo uniforme di tutela nazionale si estrinseca nella predisposizione da parte degli enti gestori delle aree protette di strumenti programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attività svolte nei parchi alle esigenze di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema. (Precedenti citati: sentenze n. 121 del 2018, n. 74 del 2017, n. 36 del 2017, n. 212 del 2014, n. 171 del 2012, n. 325 del 2011, n. 263 del 2011, n. 70 del 2011, n. 44 del 2011 e n. 387 del 2008).