Sentenza 245/2018 (ECLI:IT:COST:2018:245)
Massima numero 40611
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  06/11/2018;  Decisione del  06/11/2018
Deposito del 27/12/2018; Pubblicazione in G. U. 02/01/2019
Massime associate alla pronuncia:  40608  40609  40610


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Abruzzo - Recupero del patrimonio edilizio esistente - Contenimento dell'uso del suolo - Requisiti tecnici degli interventi di recupero - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dei principi fondamentali della legislazione statale nella materia concorrente del governo del territorio - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2017, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, Cost., che prevede il recupero dei vani e locali accessori situati in edifici esistenti o collegati direttamente ad essi ed utilizzati anche come pertinenze degli stessi e dei vani e locali seminterrati. L'esame congiunto degli artt. 1-4 della legge regionale impugnata rende evidente che esse, dettate nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio, non incidono sulla pianificazione territoriale o sulla localizzazione degli interventi affidati ai piani urbanistici comunali. La norma impugnata, in particolare, consente esclusivamente deroghe minute alla disciplina edilizia comunale, dettate nell'esercizio della suddetta competenza legislativa concorrente, e non pone alcuna deroga alle previsioni del piano di bacino, che si impongono a tutte le amministrazioni e ai privati, a prescindere dal loro recepimento in altre fonti legislative o regolamentari. Né gli interventi di recupero consentiti implicano consumo di suolo mediante l'esercizio di attività di nuova edificazione, in linea con quanto previsto dal parametro interposto invocato. (Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2018, n. 84 del 2017, n. 46 del 2014, n. 251 del 2013 e n. 168 del 2010).

Le norme statali sulla verifica di assoggettabilità a VAS rientrano nella materia della tutela dell'ambiente, con conseguente idoneità a fungere da parametro interposto, ovvero da standard minimo o punto di equilibrio non derogabile dal legislatore regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 114 del 2017, n. 219 del 2015, n. 117 del 2015, n. 197 del 2014 e n. 58 del 2013).

È corretto l'inquadramento delle norme statali sul piano di bacino nella materia della tutela dell'ambiente, con conseguente loro idoneità a fungere da parametro interposto, ovvero da standard minimo o punto di equilibrio non derogabile dal legislatore regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 254 del 2010, n. 168 del 2010, n. 254 del 2009 e n. 232 del 2009).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  01/08/2017  n. 40  art. 4  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte