Sentenza 246/2018 (ECLI:IT:COST:2018:246)
Massima numero 41533
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
06/11/2018; Decisione del
06/11/2018
Deposito del 27/12/2018; Pubblicazione in G. U. 02/01/2019
Titolo
Procedimento amministrativo - Norme della Regione Abruzzo - Procedimenti per l'avvio delle attività economiche - Comunicazione unica regionale (CUR) - Aggravio procedurale rispetto alla disciplina statale della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni - Illegittimità costituzionale.
Procedimento amministrativo - Norme della Regione Abruzzo - Procedimenti per l'avvio delle attività economiche - Comunicazione unica regionale (CUR) - Aggravio procedurale rispetto alla disciplina statale della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. - l'art. 6, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, il quale prevede che i procedimenti amministrativi relativi all'avvio di attività economiche - il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative vigenti - sono sostituiti da una dichiarazione con la quale l'interessato attesta la conformità o la regolarità degli interventi (comunicazione unica regionale-CUR, da rendere allo sportello unico per le attività produttive-SUAP). La norma regionale impugnata dal Governo, introducendo una nuova forma di comunicazione sostitutiva di quelle già previste dal legislatore statale (SCIA), viola il parametro evocato - in relazione alle norme interposte di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 126 del 2016 e all'art. 19-bis della legge n. 241 del 1990 - perché se da un lato il legislatore regionale può intervenire su specifici profili o segmenti del procedimento amministrativo delineato dalla legge statale - variandoli in senso migliorativo in termini di semplicità, snellezza o speditezza - dall'altro non può introdurre un modello procedimentale completamente nuovo e incompatibile con quello definito a livello statale. Nella specie il procedimento regionale non realizza una semplificazione rispetto a quello statale (che, attraverso la standardizzazione della modulistica, assicura l'uniformità delle procedure su tutto il territorio nazionale), finendo anzi per imporre agli operatori economici l'onere aggiuntivo della non facile individuazione della normativa in concreto applicabile.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. - l'art. 6, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, il quale prevede che i procedimenti amministrativi relativi all'avvio di attività economiche - il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative vigenti - sono sostituiti da una dichiarazione con la quale l'interessato attesta la conformità o la regolarità degli interventi (comunicazione unica regionale-CUR, da rendere allo sportello unico per le attività produttive-SUAP). La norma regionale impugnata dal Governo, introducendo una nuova forma di comunicazione sostitutiva di quelle già previste dal legislatore statale (SCIA), viola il parametro evocato - in relazione alle norme interposte di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 126 del 2016 e all'art. 19-bis della legge n. 241 del 1990 - perché se da un lato il legislatore regionale può intervenire su specifici profili o segmenti del procedimento amministrativo delineato dalla legge statale - variandoli in senso migliorativo in termini di semplicità, snellezza o speditezza - dall'altro non può introdurre un modello procedimentale completamente nuovo e incompatibile con quello definito a livello statale. Nella specie il procedimento regionale non realizza una semplificazione rispetto a quello statale (che, attraverso la standardizzazione della modulistica, assicura l'uniformità delle procedure su tutto il territorio nazionale), finendo anzi per imporre agli operatori economici l'onere aggiuntivo della non facile individuazione della normativa in concreto applicabile.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
04/09/2017
n. 51
art. 6
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 07/08/1990
n. 241
art. 19 bis
decreto legislativo 30/06/2016
n. 126
art. 2
co. 1