Sentenza 246/2018 (ECLI:IT:COST:2018:246)
Massima numero 41535
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
06/11/2018; Decisione del
06/11/2018
Deposito del 27/12/2018; Pubblicazione in G. U. 02/01/2019
Titolo
Procedimento amministrativo - Norme della Regione Abruzzo - Procedimenti per l'avvio delle attività economiche - Verifiche sulla regolarità della comunicazione unica regionale (CUR) - Ampliamento del termine concesso al privato per adottare le misure prescritte dall'amministrazione - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni - Illegittimità costituzionale.
Procedimento amministrativo - Norme della Regione Abruzzo - Procedimenti per l'avvio delle attività economiche - Verifiche sulla regolarità della comunicazione unica regionale (CUR) - Ampliamento del termine concesso al privato per adottare le misure prescritte dall'amministrazione - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. - l'art. 6, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, che fa decorrere dal ricevimento della comunicazione unica regionale (CUR) il termine entro il quale le amministrazioni competenti, verificata la regolarità della comunicazione, effettuano i controlli e fissano, eventualmente, un termine non inferiore a sessanta giorni per ottemperare alle relative prescrizioni (salvi i casi in cui sussistano i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 241 del 1990 o che non sussistano irregolarità tali da determinare gravi pericoli per la popolazione, con riferimento alla salute pubblica, all'ambiente e alla sicurezza sui luoghi di lavoro). La norma impugnata dal Governo si pone in contrasto con le norme interposte di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990, poiché da un lato prevede una clausola di salvaguardia decisamente più limitata di quella prevista dalla norma statale (che fissa i livelli uniformi di tutela degli interessi c.d. sensibili, non sacrificabili in nome dell'esigenza di semplificazione); dall'altro amplia, rispetto alla disposizione statale, il termine concesso al privato per adottare le misure prescritte dall'amministrazione competente, determinando un allungamento dei tempi del procedimento non rispondente alla ratio sottesa alla determinazione di livelli uniformi di tutela, che non possono essere derogati nemmeno quando - come nel caso in esame - l'eventuale estensione operi a favore del privato. (Precedenti citati: sentenze n. 140 del 2018, n. 137 del 2018, n. 94 del 2018, n. 87 del 2018 e n. 207 del 2012).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. - l'art. 6, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, che fa decorrere dal ricevimento della comunicazione unica regionale (CUR) il termine entro il quale le amministrazioni competenti, verificata la regolarità della comunicazione, effettuano i controlli e fissano, eventualmente, un termine non inferiore a sessanta giorni per ottemperare alle relative prescrizioni (salvi i casi in cui sussistano i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 241 del 1990 o che non sussistano irregolarità tali da determinare gravi pericoli per la popolazione, con riferimento alla salute pubblica, all'ambiente e alla sicurezza sui luoghi di lavoro). La norma impugnata dal Governo si pone in contrasto con le norme interposte di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990, poiché da un lato prevede una clausola di salvaguardia decisamente più limitata di quella prevista dalla norma statale (che fissa i livelli uniformi di tutela degli interessi c.d. sensibili, non sacrificabili in nome dell'esigenza di semplificazione); dall'altro amplia, rispetto alla disposizione statale, il termine concesso al privato per adottare le misure prescritte dall'amministrazione competente, determinando un allungamento dei tempi del procedimento non rispondente alla ratio sottesa alla determinazione di livelli uniformi di tutela, che non possono essere derogati nemmeno quando - come nel caso in esame - l'eventuale estensione operi a favore del privato. (Precedenti citati: sentenze n. 140 del 2018, n. 137 del 2018, n. 94 del 2018, n. 87 del 2018 e n. 207 del 2012).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
04/09/2017
n. 51
art. 6
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 07/08/1990
n. 241
art. 19
co. 1
legge 07/08/1990
n. 241
art. 19
co. 3