Sanità pubblica - Dirigenza sanitaria - Acquisto da parte di aziende sanitarie, enti e istituti del SSR di prestazioni sanitarie c.d. "aggiuntive" dai dirigenti sanitari in rapporto esclusivo con il SSR, che abbiano optato per l'esercizio dell'ALPI - Possibilità, transitoria, di acquisto di prestazioni effettuate presso strutture private accreditate - Violazione dei principi fondamentali statali in materia di tutela della salute - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 231013).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 47, comma 2, della legge reg. Liguria n. 20 del 2023 nella parte in cui autorizza, in via transitoria, per ridurre le liste di attesa e in ogni caso fino al 2025, le aziende sanitarie, gli enti e gli istituti del SSR, ad acquisire dai propri dirigenti sanitari in rapporto di lavoro esclusivo, in forma individuale o di équipe, prestazioni sanitarie in regime di libera professione intramuraria anche presso strutture private accreditate. La disposizione impugnata dal Governo contrasta con il principio di esclusività del rapporto di lavoro con il SSN, di cui il divieto di svolgere attività libero-professionale presso le strutture private accreditate costituisce corollario, e viola, pertanto, il principio fondamentale della materia concorrente della tutela della salute di cui all’art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2007. Tale contrasto è reso ancor più evidente dalla contraddittorietà fra l’esigenza di ovviare alla carenza di organico delle aziende sanitarie e di ridurre le liste di attesa e la possibilità, accordata ai dirigenti sanitari, di operare, non presso l’azienda sanitaria stessa, ma presso le strutture private accreditate.