Sentenza 246/2018 (ECLI:IT:COST:2018:246)
Massima numero 41537
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
06/11/2018; Decisione del
06/11/2018
Deposito del 27/12/2018; Pubblicazione in G. U. 02/01/2019
Titolo
Procedimento amministrativo - Norme della Regione Abruzzo - Procedimenti per l'avvio delle attività economiche - Richiesta di integrazioni documentali, dalla cui ricezione dipende la durata del procedimento - Conseguente incertezza del termine per la conclusione del procedimento - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Procedimento amministrativo - Norme della Regione Abruzzo - Procedimenti per l'avvio delle attività economiche - Richiesta di integrazioni documentali, dalla cui ricezione dipende la durata del procedimento - Conseguente incertezza del termine per la conclusione del procedimento - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. - l'art. 7, comma 6, lett. a), della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, nella parte in cui non rinvia all'art. 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990, al fine di individuare il termine relativo alla produzione dei documenti integrativi. La citata norma statale interposta prevede la possibilità di sospensione del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni; al contrario, la norma regionale impugnata dal Governo rende lo stesso termine incerto, poiché la durata del procedimento dipende da un evento incerto nel quando (oltre che nell'an), cioè dal ricevimento delle suddette integrazioni. Essa, in questo modo, contrasta anche con la norma interposta di cui all'art. 29, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990, che qualifica come attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di competenza esclusiva statale le disposizioni di tale legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di concludere il procedimento entro il termine prefissato, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. - l'art. 7, comma 6, lett. a), della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, nella parte in cui non rinvia all'art. 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990, al fine di individuare il termine relativo alla produzione dei documenti integrativi. La citata norma statale interposta prevede la possibilità di sospensione del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni; al contrario, la norma regionale impugnata dal Governo rende lo stesso termine incerto, poiché la durata del procedimento dipende da un evento incerto nel quando (oltre che nell'an), cioè dal ricevimento delle suddette integrazioni. Essa, in questo modo, contrasta anche con la norma interposta di cui all'art. 29, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990, che qualifica come attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di competenza esclusiva statale le disposizioni di tale legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di concludere il procedimento entro il termine prefissato, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
04/09/2017
n. 51
art. 7
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 07/08/1990
n. 241
art. 2
co. 7
legge 07/08/1990
n. 241
art. 29
co. 2 bis