Sentenza 246/2018 (ECLI:IT:COST:2018:246)
Massima numero 41539
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
06/11/2018; Decisione del
06/11/2018
Deposito del 27/12/2018; Pubblicazione in G. U. 02/01/2019
Titolo
Procedimento amministrativo - Norme della Regione Abruzzo - Procedimenti per l'avvio delle attività economiche - Conferenza di servizi - Svolgimento con modalità telematica - Omessa previsione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni - Inconferenza del parametro interposto evocato - Non fondatezza, nei termini di cui in motivazione.
Procedimento amministrativo - Norme della Regione Abruzzo - Procedimenti per l'avvio delle attività economiche - Conferenza di servizi - Svolgimento con modalità telematica - Omessa previsione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni - Inconferenza del parametro interposto evocato - Non fondatezza, nei termini di cui in motivazione.
Testo
È dichiarata non fondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, lett. b), della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, impugnato dal Governo per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione. La norma regionale - nel disciplinare i procedimenti amministrativi relativi all'avvio di attività economiche - disciplina la conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona (di cui all'art. 14-ter della legge n. 241 del 1990, che presuppone la partecipazione contestuale dei soggetti invitati), senza prevedere la modalità telematica come regola per il suo svolgimento. Essa, tuttavia, non si pone in contrasto con il parametro costituzionale evocato, poiché la norma interposta evocata - l'art. 14-bis della legge n. 241 del 1990, che si riferisce invece alla conferenza in forma semplificata e in modalità asincrona, basata sullo scambio a distanza di informazioni e di documenti - è inconferente.
È dichiarata non fondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, lett. b), della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, impugnato dal Governo per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione. La norma regionale - nel disciplinare i procedimenti amministrativi relativi all'avvio di attività economiche - disciplina la conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona (di cui all'art. 14-ter della legge n. 241 del 1990, che presuppone la partecipazione contestuale dei soggetti invitati), senza prevedere la modalità telematica come regola per il suo svolgimento. Essa, tuttavia, non si pone in contrasto con il parametro costituzionale evocato, poiché la norma interposta evocata - l'art. 14-bis della legge n. 241 del 1990, che si riferisce invece alla conferenza in forma semplificata e in modalità asincrona, basata sullo scambio a distanza di informazioni e di documenti - è inconferente.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
04/09/2017
n. 51
art. 7
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 07/08/1990
n. 241
art. 14 bis