Sentenza 246/2018 (ECLI:IT:COST:2018:246)
Massima numero 41540
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  06/11/2018;  Decisione del  06/11/2018
Deposito del 27/12/2018; Pubblicazione in G. U. 02/01/2019
Massime associate alla pronuncia:  41533  41534  41535  41536  41537  41538  41539  41541  41542  41543  41544


Titolo
Procedimento amministrativo - Norme della Regione Abruzzo - Procedimenti per l'avvio delle attività economiche - Conferenza di servizi - Possibile silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche - Difetto di tutela rinforzata per gli interessi sensibili - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. - l'art. 7, comma 6, lett. b), della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, nella parte in cui non rinvia all'art. 17-bis della legge n. 241 del 1990. La disposizione impugnata dal Governo, disciplinando i procedimenti per l'avvio delle attività economiche, non distingue i casi in cui sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela degli interessi sensibili e, pertanto, non assicura a tali interessi la tutela rinforzata garantita dalla norma interposta evocata. Quest'ultima, infatti, nel prevedere un diverso e più lungo termine per la comunicazione dell'assenso da parte delle amministrazioni preposte alla cura degli interessi sensibili, svolge coerentemente la propria funzione di parametro uniforme dei livelli essenziali delle prestazioni nell'ambito della disciplina del procedimento amministrativo e della conferenza di servizi. In particolare, essa definisce un punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze di accelerazione dei procedimenti e di adeguata tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, assicurando per un verso a queste ultime condizioni di migliore ponderazione, ma mantenendo fermo per altro verso il meccanismo del silenzio assenso. (Precedente citato: sentenza n. 179 del 2012).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  04/09/2017  n. 51  art. 7  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  07/08/1990  n. 241  art. 17  bis