Sentenza 246/2018 (ECLI:IT:COST:2018:246)
Massima numero 41541
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
06/11/2018; Decisione del
06/11/2018
Deposito del 27/12/2018; Pubblicazione in G. U. 02/01/2019
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Procedimenti per l'avvio delle attività economiche - Conferenza di servizi - Termine di convocazione - Decorrenza legata alla conclusione di altre procedure, tra cui la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.
Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Procedimenti per l'avvio delle attività economiche - Conferenza di servizi - Termine di convocazione - Decorrenza legata alla conclusione di altre procedure, tra cui la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 7, comma 7, della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017 che, nel disciplinare i procedimenti per l'avvio delle attività economiche, fa decorrere i termini relativi allo svolgimento della conferenza di servizi dalla comunicazione dell'esito favorevole di alcune procedure, tra cui la valutazione di impatto ambientale (VIA). La norma impugnata dal Governo presuppone che tali procedure abbiano luogo e si concludano prima dell'avvio e dello svolgimento della conferenza di servizi, acquisendo natura autonoma rispetto alla procedura volta al rilascio del provvedimento autorizzatorio. Al contrario, dal combinato disposto delle norme interposte di cui all'art. 27-bis, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 e all'art. 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990 si ricava chiaramente l'intendimento del legislatore statale di ricondurre a unità tali complesse procedure amministrative, individuando un punto di equilibrio tra l'esigenza di semplificazione e di accelerazione del procedimento amministrativo, e la "speciale" tutela che deve essere riservata al bene ambiente. (Precedente citato: sentenza n. 198 del 2018).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 7, comma 7, della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017 che, nel disciplinare i procedimenti per l'avvio delle attività economiche, fa decorrere i termini relativi allo svolgimento della conferenza di servizi dalla comunicazione dell'esito favorevole di alcune procedure, tra cui la valutazione di impatto ambientale (VIA). La norma impugnata dal Governo presuppone che tali procedure abbiano luogo e si concludano prima dell'avvio e dello svolgimento della conferenza di servizi, acquisendo natura autonoma rispetto alla procedura volta al rilascio del provvedimento autorizzatorio. Al contrario, dal combinato disposto delle norme interposte di cui all'art. 27-bis, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 e all'art. 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990 si ricava chiaramente l'intendimento del legislatore statale di ricondurre a unità tali complesse procedure amministrative, individuando un punto di equilibrio tra l'esigenza di semplificazione e di accelerazione del procedimento amministrativo, e la "speciale" tutela che deve essere riservata al bene ambiente. (Precedente citato: sentenza n. 198 del 2018).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
04/09/2017
n. 51
art. 7
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 07/08/1990
n. 241
art. 14
co. 4
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 27 bis
co. 7