Sentenza 246/2018 (ECLI:IT:COST:2018:246)
Massima numero 41542
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
06/11/2018; Decisione del
06/11/2018
Deposito del 27/12/2018; Pubblicazione in G. U. 02/01/2019
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Procedimenti per l'avvio delle attività economiche - Provvedimento di rigetto nei soli casi di vizi o carenze tecniche insanabili del progetto - Ipotesi di dissenso assoluto sull'opera o sulla sua localizzazione - Omessa previsione - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Procedimenti per l'avvio delle attività economiche - Provvedimento di rigetto nei soli casi di vizi o carenze tecniche insanabili del progetto - Ipotesi di dissenso assoluto sull'opera o sulla sua localizzazione - Omessa previsione - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 7, comma 8, lett. c), della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, nella parte in cui, nel disciplinare i procedimenti per l'avvio delle attività economiche, limita il provvedimento di rigetto alle sole ipotesi di vizi o carenze tecniche insanabili del progetto, non prevedendo la possibilità del diniego assoluto. La disposizione impugnata dal Governo, esprimendo un netto favor per l'accoglimento del progetto, limita indebitamente lo spettro di soluzioni adottabili dall'amministrazione competente, poiché esclude la c.d. opzione zero (cioè il dissenso assoluto sull'opera o sulla sua localizzazione); ciò anche con specifico riguardo al caso in cui siano coinvolti beni culturali e paesaggistici, per i quali il piano paesaggistico può prevedere anche divieti assoluti di intervento. (Precedente citato: sentenza n. 172 del 2018).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 7, comma 8, lett. c), della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, nella parte in cui, nel disciplinare i procedimenti per l'avvio delle attività economiche, limita il provvedimento di rigetto alle sole ipotesi di vizi o carenze tecniche insanabili del progetto, non prevedendo la possibilità del diniego assoluto. La disposizione impugnata dal Governo, esprimendo un netto favor per l'accoglimento del progetto, limita indebitamente lo spettro di soluzioni adottabili dall'amministrazione competente, poiché esclude la c.d. opzione zero (cioè il dissenso assoluto sull'opera o sulla sua localizzazione); ciò anche con specifico riguardo al caso in cui siano coinvolti beni culturali e paesaggistici, per i quali il piano paesaggistico può prevedere anche divieti assoluti di intervento. (Precedente citato: sentenza n. 172 del 2018).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
04/09/2017
n. 51
art. 7
co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte