Sentenza 246/2018 (ECLI:IT:COST:2018:246)
Massima numero 41543
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
06/11/2018; Decisione del
06/11/2018
Deposito del 27/12/2018; Pubblicazione in G. U. 02/01/2019
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Procedimenti per l'avvio delle attività economiche - Generica previsione del silenzio assenso - Difetto di tutela rinforzata per gli interessi sensibili - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Procedimenti per l'avvio delle attività economiche - Generica previsione del silenzio assenso - Difetto di tutela rinforzata per gli interessi sensibili - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 7, comma 9, della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, nella parte in cui, nel disciplinare i procedimenti per l'avvio delle attività economiche, reca una generica previsione di operatività del silenzio assenso allo scadere del termine indicato, senza rinviare all'art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990. Nei casi indicati da tale norma interposta, infatti - tra cui rientrano i procedimenti in materia di beni culturali e del paesaggio disciplinati dalle norme interposte di cui agli artt. 21 e 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 - la legge statale prescrive la non applicabilità del silenzio assenso, corrispondendo in tal modo all'esigenza che le scelte sugli interessi c.d. sensibili avvengano in maniera maggiormente consapevole e, quindi, in forma espressa.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 7, comma 9, della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, nella parte in cui, nel disciplinare i procedimenti per l'avvio delle attività economiche, reca una generica previsione di operatività del silenzio assenso allo scadere del termine indicato, senza rinviare all'art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990. Nei casi indicati da tale norma interposta, infatti - tra cui rientrano i procedimenti in materia di beni culturali e del paesaggio disciplinati dalle norme interposte di cui agli artt. 21 e 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 - la legge statale prescrive la non applicabilità del silenzio assenso, corrispondendo in tal modo all'esigenza che le scelte sugli interessi c.d. sensibili avvengano in maniera maggiormente consapevole e, quindi, in forma espressa.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
04/09/2017
n. 51
art. 7
co. 9
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 07/08/1990
n. 241
art. 20
co. 4
decreto legislativo 22/01/2004
n. 42
art. 21
decreto legislativo 22/01/2004
n. 42
art. 146