Sentenza 246/2018 (ECLI:IT:COST:2018:246)
Massima numero 41543
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  06/11/2018;  Decisione del  06/11/2018
Deposito del 27/12/2018; Pubblicazione in G. U. 02/01/2019
Massime associate alla pronuncia:  41533  41534  41535  41536  41537  41538  41539  41540  41541  41542  41544


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Procedimenti per l'avvio delle attività economiche - Generica previsione del silenzio assenso - Difetto di tutela rinforzata per gli interessi sensibili - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 7, comma 9, della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, nella parte in cui, nel disciplinare i procedimenti per l'avvio delle attività economiche, reca una generica previsione di operatività del silenzio assenso allo scadere del termine indicato, senza rinviare all'art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990. Nei casi indicati da tale norma interposta, infatti - tra cui rientrano i procedimenti in materia di beni culturali e del paesaggio disciplinati dalle norme interposte di cui agli artt. 21 e 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 - la legge statale prescrive la non applicabilità del silenzio assenso, corrispondendo in tal modo all'esigenza che le scelte sugli interessi c.d. sensibili avvengano in maniera maggiormente consapevole e, quindi, in forma espressa.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  04/09/2017  n. 51  art. 7  co. 9

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  07/08/1990  n. 241  art. 20    co. 4  

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 21  

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 146