Sentenza 246/2018 (ECLI:IT:COST:2018:246)
Massima numero 41544
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
06/11/2018; Decisione del
06/11/2018
Deposito del 27/12/2018; Pubblicazione in G. U. 02/01/2019
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Procedimenti per l'avvio delle attività economiche - Riscontrate irregolarità - Necessità di concedere un termine congruo per le regolarizzazioni, anche in materia di autorizzazione integrale ambientale (AIA) - Ingiustificata semplificazione delle sanzioni - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Procedimenti per l'avvio delle attività economiche - Riscontrate irregolarità - Necessità di concedere un termine congruo per le regolarizzazioni, anche in materia di autorizzazione integrale ambientale (AIA) - Ingiustificata semplificazione delle sanzioni - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione alla norma interposta di cui all'art. 29-decies, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006 - l'art. 8, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, nella parte in cui non esclude dal suo ambito di applicazione le irregolarità riscontrate in sede di verifica delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). La norma impugnata dal Governo - secondo cui l'inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, anche in materia di AIA, non possono dare luogo a provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività senza che prima sia stato concesso un termine congruo per la regolarizzazione non inferiore a centottanta giorni, salvo non sussistano irregolarità tali da determinare gravi pericoli per la popolazione, l'ambiente o l'ordine pubblico - realizza un'ingiustificata - e comunque per il legislatore regionale inammissibile - semplificazione delle sanzioni previste dal legislatore statale, il quale prevede una serie di misure, graduate a seconda della gravità delle infrazioni in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione alla norma interposta di cui all'art. 29-decies, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006 - l'art. 8, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, nella parte in cui non esclude dal suo ambito di applicazione le irregolarità riscontrate in sede di verifica delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). La norma impugnata dal Governo - secondo cui l'inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, anche in materia di AIA, non possono dare luogo a provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività senza che prima sia stato concesso un termine congruo per la regolarizzazione non inferiore a centottanta giorni, salvo non sussistano irregolarità tali da determinare gravi pericoli per la popolazione, l'ambiente o l'ordine pubblico - realizza un'ingiustificata - e comunque per il legislatore regionale inammissibile - semplificazione delle sanzioni previste dal legislatore statale, il quale prevede una serie di misure, graduate a seconda della gravità delle infrazioni in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
04/09/2017
n. 51
art. 8
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 29 decies
co. 9