Sentenza 153/2024 (ECLI:IT:COST:2024:153)
Massima numero 46393
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattrice SCIARRONE ALIBRANDI
Udienza Pubblica del  03/07/2024;  Decisione del  03/07/2024
Deposito del 29/07/2024; Pubblicazione in G. U. 31/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46391  46392


Titolo
Sanità pubblica - Dirigenza sanitaria - Norme della Regione Liguria - Criteri e modalità di svolgimento dell'ALPI - Individuazione attribuita alla Giunta regionale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali statali in materia di tutela della salute e disparità di trattamento - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 231013).

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., dell’art. 47, comma 3, della legge reg. Liguria n. 20 del 2023 che attribuisce alla Giunta regionale il compito di stabilire, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di svolgimento dell’attività libero-professionale «di cui al comma 2» (ovvero delle prestazioni sanitarie c.d. “aggiuntive” dei dirigenti sanitari in rapporto esclusivo con il SSR, che abbiano optato per l’esercizio dell’ALPI, acquistate dalle aziende sanitarie) nonché la valorizzazione economica dell’attività libero professionale da corrispondere, a prestazione, ai professionisti. A seguito della caducazione parziale del comma 2 – limitata al riferimento alle prestazioni presso strutture private accreditate – il successivo comma 3 conserva un suo, sebbene più limitato, ambito di applicazione; la disposizione è, infatti, compatibile con la facoltà della Regione di autorizzare, al ricorrere delle condizioni indicate dal legislatore, l’acquisto da parte delle aziende sanitarie delle prestazioni aggiuntive dai propri dirigenti sanitari e di disciplinare, nel rispetto dei principi fissati dallo stesso legislatore, criteri e modalità di svolgimento di tale attività. Con riferimento alla asserita violazione dell’art. 3 Cost., la censura non può, infine, configurarsi quale questione di legittimità costituzionale autonoma, costituendo mera specificazione delle questioni promosse in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  28/12/2023  n. 20  art. 47  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte