Sanità pubblica - Norme della Regione Molise - Interventi in materia di disturbi dello spettro autistico e di disturbi pervasivi dello sviluppo - Interferenza con le funzioni relative ai livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria attribuite al Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario - Indebito finanziamento di prestazioni sociali e professionali con risorse del fondo sanitario regionale e conseguente difetto di copertura della spesa - Illegittimità costituzionale.
È dichiarata costituzionalmente illegittima - per violazione (quanto al suo intero testo) dell'art. 120, secondo comma, Cost. e (quanto agli artt. 11 e, pro parte, 14) dell'art. 81, terzo comma, Cost. - la legge reg. Molise n. 16 del 2017. La normativa impugnata dal Governo, che prevede una pluralità di interventi in materia di disturbi dello spettro autistico e di disturbi pervasivi dello sviluppo - vertendo su ambiti ricompresi nei livelli essenziali di assistenza, nei quali il d.P.C.M. 12 gennaio 2017 ha ricompreso l'assistenza sociosanitaria (tra l'altro) alle persone con disturbi mentali e disabilità - interferisce con il mandato del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, che impone di assicurare l'erogazione dei LEA garantendo il relativo servizio, secondo le specificazioni di cui ai punti "i" e "ii" del mandato commissariale, come rimodulato dalla delibera del Consiglio dei ministri 18 maggio 2015. Difetta inoltre la copertura della spesa relativa agli interventi previsti dall'art. 11 della stessa legge regionale, ricompresi dal successivo art. 14 negli oneri a carico del Fondo sanitario regionale, poiché i percorsi formativi propedeutici all'inserimento lavorativo dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico e da disturbi del comportamento e disabilità intellettiva e relazionale, e le disposizioni finalizzate alla loro integrazione sociale, scolastica e lavorativa, attengono a profili sociali e professionali, e pertanto non possono essere messi a carico di un fondo destinato al finanziamento della spesa sanitaria.
Le funzioni del commissario ad acta, come definite nel mandato conferitogli e come specificate dai programmi operativi (ex art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009), pur avendo carattere amministrativo e non legislativo devono restare, fino all'esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza degli organi regionali - anche qualora questi agissero per via legislativa - pena la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. Tale violazione sussiste anche quando l'interferenza è meramente potenziale e, dunque, a prescindere dal verificarsi di un contrasto diretto della legge regionale con i poteri del commissario incaricato di attuare il piano di rientro. (Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2018, n. 106 del 2017 e n. 361 del 2010; sentenza n. 14 del 2017).