Sentenza 248/2018 (ECLI:IT:COST:2018:248)
Massima numero 40617
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  23/10/2018;  Decisione del  23/10/2018
Deposito del 27/12/2018; Pubblicazione in G. U. 02/01/2019
Massime associate alla pronuncia:  40618  40619  40620  40621


Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte Costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Intervenienti estranei al giudizio principale e non titolari di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del medesimo - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e dell'art. 36, commi 5, 5-ter e 5-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono dichiarati inammissibili gli interventi ad adiuvandum spiegati dalla Confederazione Generale Italiana del lavoro - CGIL, dalla Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica - CGIL, e dalla Unione Italiana del Lavoro Federazione Poteri Locali - UIL FPL. Tali soggetti sono estranei al giudizio principale e non titolari di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del medesimo, bensì di un mero indiretto, e più generale, interesse connesso agli scopi statutari della tutela degli interessi economici e professionali degli iscritti.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  06/09/2001  n. 368  art. 10  co. 4

decreto legislativo  30/03/2001  n. 165  art. 36  co. 5

decreto legislativo  30/03/2001  n. 165  art. 36  co. 5

decreto legislativo  30/03/2001  n. 165  art. 36  co. 5

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte