Sentenza 248/2018 (ECLI:IT:COST:2018:248)
Massima numero 40618
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  23/10/2018;  Decisione del  23/10/2018
Deposito del 27/12/2018; Pubblicazione in G. U. 02/01/2019
Massime associate alla pronuncia:  40617  40619  40620  40621


Titolo
Thema decidendum - Deduzioni delle parti - Prospettazioni ulteriori rispetto a quelle definite dall'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.

Testo

Sono inammissibili le deduzioni delle parti del giudizio a quo, costituitesi nel giudizio incidentale avente ad oggetto l'art. 10, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e l'art. 36, commi 5, 5-ter e 5-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto tendono ad ampliare il thema decidendum definito dall'ordinanza di rimessione.

Per costante giurisprudenza costituzionale, non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, oltre i limiti dell'ordinanza di rimessione; e ciò sia che siano stati eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il thema decidendum, una volta che le parti si siano costituite nel giudizio incidentale di costituzionalità. (Precedente citato: sentenza n. 276 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  06/09/2001  n. 368  art. 10  co. 4

decreto legislativo  30/03/2001  n. 165  art. 36  co. 5

decreto legislativo  30/03/2001  n. 165  art. 36  co. 5

decreto legislativo  30/03/2001  n. 165  art. 36  co. 5

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte