Thema decidendum - Deduzioni delle parti - Prospettazioni ulteriori rispetto a quelle definite dall'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Sono inammissibili le deduzioni delle parti del giudizio a quo, costituitesi nel giudizio incidentale avente ad oggetto l'art. 10, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e l'art. 36, commi 5, 5-ter e 5-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto tendono ad ampliare il thema decidendum definito dall'ordinanza di rimessione.
Per costante giurisprudenza costituzionale, non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, oltre i limiti dell'ordinanza di rimessione; e ciò sia che siano stati eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il thema decidendum, una volta che le parti si siano costituite nel giudizio incidentale di costituzionalità. (Precedente citato: sentenza n. 276 del 2016).