Sentenza 248/2018 (ECLI:IT:COST:2018:248)
Massima numero 40619
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  23/10/2018;  Decisione del  23/10/2018
Deposito del 27/12/2018; Pubblicazione in G. U. 02/01/2019
Massime associate alla pronuncia:  40617  40618  40620  40621


Titolo
Impiego pubblico - Successione di contratti a termine nel settore sanitario - Conversione in contratti di lavoro a tempo indeterminato - Divieto - Denunciata disparità di trattamento, violazione del principio di uguaglianza e discriminazione - Carente motivazione - Inammissibilità della questione.

Testo
È ritenuta inammissibile, per carente motivazione, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Foggia in riferimento all'art. 3 Cost., per disparità di trattamento, dell'art. 10, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e dell'art. 36, commi 5, 5-ter e 5-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001. La censura, a parte la considerazione che si omette la necessaria indicazione delle disposizioni relative, è del tutto priva di motivazione rispetto a entrambi i casi indicati come tertia comparationis, e manca del tutto il confronto con le altre categorie richiamate. (Precedente citato: sentenza n. 18 del 2015).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  06/09/2001  n. 368  art. 10  co. 4

decreto legislativo  30/03/2001  n. 165  art. 36  co. 5

decreto legislativo  30/03/2001  n. 165  art. 36  co. 5

decreto legislativo  30/03/2001  n. 165  art. 36  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte