Sentenza 248/2018 (ECLI:IT:COST:2018:248)
Massima numero 40621
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  23/10/2018;  Decisione del  23/10/2018
Deposito del 27/12/2018; Pubblicazione in G. U. 02/01/2019
Massime associate alla pronuncia:  40617  40618  40619  40620


Titolo
Impiego pubblico - Successione di contratti a termine per il personale del settore sanitario nonché, in generale, per il personale del pubblico impiego - Conversione in contratti di lavoro a tempo indeterminato - Divieto - Denunciata mancata previsione di altra misura idonea a prevenire e a sanzionare l'abusiva successione di contratti a termine, anche in riferimento al diritto eurounitario - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e dell'art. 36, commi 5, 5-ter e 5-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001, sollevata dal Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all'117, primo comma, Cost., in relazione alle clausole 4, punto 1, e 5, punti 1 e 2, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE, e all'art. 4, par. 3, del TUE. A differenza di quanto ritenuto dal rimettente, le norme censurate - che consentono l'utilizzazione dei contratti a tempo determinato per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale per più di trentasei mesi, senza conversione in contratti a tempo indeterminato - non sono prive di misure sanzionatorie adeguate. Nelle more del giudizio incidentale è infatti intervenuta la sentenza della CGUE 7 marzo 2018, in causa C-494/16, Santoro, che pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trapani ha ritenuto la compatibilità euronitaria delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte di cassazione, sez. unite civili, n. 5072 del 2016, che, ribadito il divieto di conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, ha affermato che il dipendente pubblico, a seguito della reiterazione illegittima dei contratti a termine, ha diritto al risarcimento del danno previsto dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  06/09/2001  n. 368  art. 10  co. 4

decreto legislativo  30/03/2001  n. 165  art. 36  co. 5

decreto legislativo  30/03/2001  n. 165  art. 36  co. 5

decreto legislativo  30/03/2001  n. 165  art. 36  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato  18/03/1999  n.   art.   clausola 4, punto n. 1

Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato  18/03/1999  n.   art.   clausola 5, punti nn. 1 e 2

direttiva CE  28/06/1999  n. 70  art.   

trattato unione europea    n.   art. 4  par. 3