Sentenza 248/2018 (ECLI:IT:COST:2018:248)
Massima numero 40621
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
23/10/2018; Decisione del
23/10/2018
Deposito del 27/12/2018; Pubblicazione in G. U. 02/01/2019
Titolo
Impiego pubblico - Successione di contratti a termine per il personale del settore sanitario nonché, in generale, per il personale del pubblico impiego - Conversione in contratti di lavoro a tempo indeterminato - Divieto - Denunciata mancata previsione di altra misura idonea a prevenire e a sanzionare l'abusiva successione di contratti a termine, anche in riferimento al diritto eurounitario - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Impiego pubblico - Successione di contratti a termine per il personale del settore sanitario nonché, in generale, per il personale del pubblico impiego - Conversione in contratti di lavoro a tempo indeterminato - Divieto - Denunciata mancata previsione di altra misura idonea a prevenire e a sanzionare l'abusiva successione di contratti a termine, anche in riferimento al diritto eurounitario - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e dell'art. 36, commi 5, 5-ter e 5-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001, sollevata dal Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all'117, primo comma, Cost., in relazione alle clausole 4, punto 1, e 5, punti 1 e 2, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE, e all'art. 4, par. 3, del TUE. A differenza di quanto ritenuto dal rimettente, le norme censurate - che consentono l'utilizzazione dei contratti a tempo determinato per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale per più di trentasei mesi, senza conversione in contratti a tempo indeterminato - non sono prive di misure sanzionatorie adeguate. Nelle more del giudizio incidentale è infatti intervenuta la sentenza della CGUE 7 marzo 2018, in causa C-494/16, Santoro, che pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trapani ha ritenuto la compatibilità euronitaria delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte di cassazione, sez. unite civili, n. 5072 del 2016, che, ribadito il divieto di conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, ha affermato che il dipendente pubblico, a seguito della reiterazione illegittima dei contratti a termine, ha diritto al risarcimento del danno previsto dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e dell'art. 36, commi 5, 5-ter e 5-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001, sollevata dal Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all'117, primo comma, Cost., in relazione alle clausole 4, punto 1, e 5, punti 1 e 2, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE, e all'art. 4, par. 3, del TUE. A differenza di quanto ritenuto dal rimettente, le norme censurate - che consentono l'utilizzazione dei contratti a tempo determinato per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale per più di trentasei mesi, senza conversione in contratti a tempo indeterminato - non sono prive di misure sanzionatorie adeguate. Nelle more del giudizio incidentale è infatti intervenuta la sentenza della CGUE 7 marzo 2018, in causa C-494/16, Santoro, che pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trapani ha ritenuto la compatibilità euronitaria delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte di cassazione, sez. unite civili, n. 5072 del 2016, che, ribadito il divieto di conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, ha affermato che il dipendente pubblico, a seguito della reiterazione illegittima dei contratti a termine, ha diritto al risarcimento del danno previsto dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
06/09/2001
n. 368
art. 10
co. 4
decreto legislativo
30/03/2001
n. 165
art. 36
co. 5
decreto legislativo
30/03/2001
n. 165
art. 36
co. 5
decreto legislativo
30/03/2001
n. 165
art. 36
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato 18/03/1999
n.
art. clausola 4, punto n. 1
Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato 18/03/1999
n.
art. clausola 5, punti nn. 1 e 2
direttiva CE 28/06/1999
n. 70
art.
trattato unione europea
n.
art. 4 par. 3