Sentenza 249/2018 (ECLI:IT:COST:2018:249)
Massima numero 40622
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
05/12/2018; Decisione del
05/12/2018
Deposito del 27/12/2018; Pubblicazione in G. U. 02/01/2019
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Lombardia - Riforma dei rapporti tra la Regione e le università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca - Primo triennio di sperimentazione - Valutazione intermedia - Partecipazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla valutazione dei risultati - Omessa previsione - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Sanità pubblica - Norme della Regione Lombardia - Riforma dei rapporti tra la Regione e le università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca - Primo triennio di sperimentazione - Valutazione intermedia - Partecipazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla valutazione dei risultati - Omessa previsione - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 2 della legge reg. Lombardia n. 33 del 2017, nella parte in cui non prevede che la Regione effettua una prima verifica al termine del primo triennio di sperimentazione, al fine di individuare eventuali interventi correttivi, anche in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Anche se l'omessa indicazione del coinvolgimento del MIUR, oltreché del Ministero della salute, nella suddetta valutazione intermedia - relativa alla riforma dei rapporti tra Regione e Università della Regione Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia, prevista dalla stessa legge regionale impugnata - costituirebbe un mero refuso, tuttavia esso non è stato oggetto di alcun intervento correttivo da parte del legislatore regionale, in tal modo permanendo nella formulazione letterale della disposizione impugnata un elemento certo, pur se involontario, d'irrazionalità e di contraddittorietà, che determina un'incoerenza lesiva della Costituzione, non rinvenendosi alcuna giustificazione nel distinguere il ruolo dei due ministeri competenti a seconda della fase della valutazione. (Precedente citato: sentenza n. 185 del 1992).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 2 della legge reg. Lombardia n. 33 del 2017, nella parte in cui non prevede che la Regione effettua una prima verifica al termine del primo triennio di sperimentazione, al fine di individuare eventuali interventi correttivi, anche in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Anche se l'omessa indicazione del coinvolgimento del MIUR, oltreché del Ministero della salute, nella suddetta valutazione intermedia - relativa alla riforma dei rapporti tra Regione e Università della Regione Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia, prevista dalla stessa legge regionale impugnata - costituirebbe un mero refuso, tuttavia esso non è stato oggetto di alcun intervento correttivo da parte del legislatore regionale, in tal modo permanendo nella formulazione letterale della disposizione impugnata un elemento certo, pur se involontario, d'irrazionalità e di contraddittorietà, che determina un'incoerenza lesiva della Costituzione, non rinvenendosi alcuna giustificazione nel distinguere il ruolo dei due ministeri competenti a seconda della fase della valutazione. (Precedente citato: sentenza n. 185 del 1992).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
12/12/2017
n. 33
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte