Sentenza 249/2018 (ECLI:IT:COST:2018:249)
Massima numero 40624
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
05/12/2018; Decisione del
05/12/2018
Deposito del 27/12/2018; Pubblicazione in G. U. 02/01/2019
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Lombardia - Rete formativa delle scuole di specializzazione per i profili professionali dell'area medica e delle professioni sanitarie - Standard richiesti - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute - Interpretazione sistematica della norma impugnata - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Sanità pubblica - Norme della Regione Lombardia - Rete formativa delle scuole di specializzazione per i profili professionali dell'area medica e delle professioni sanitarie - Standard richiesti - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute - Interpretazione sistematica della norma impugnata - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge reg. Lombardia n. 33 del 2017, nella parte in cui sostituisce l'art. 33, comma 3, della legge della reg. Lombardia n. 33 del 2009. La disposizione regionale impugnata - che interviene nell'ambito dell'organizzazione delle scuole di specializzazione, in particolare riguardo ai rapporti con il Servizio sanitario nazionale, stabilendo che ciascuna scuola di specializzazione deve fondarsi su una rete formativa composta di strutture universitarie e di strutture del servizio sociosanitario regionale, le quali devono possedere gli standard generali e specifici previsti dalla normativa nazionale e regionale - non esclude quanto previsto dalla normativa statale riguardo alla necessità di coinvolgere solo le strutture accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale, anche per quanto riguarda la necessità di un'apposita convenzione tra la scuola di specializzazione e le strutture complementari.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge reg. Lombardia n. 33 del 2017, nella parte in cui sostituisce l'art. 33, comma 3, della legge della reg. Lombardia n. 33 del 2009. La disposizione regionale impugnata - che interviene nell'ambito dell'organizzazione delle scuole di specializzazione, in particolare riguardo ai rapporti con il Servizio sanitario nazionale, stabilendo che ciascuna scuola di specializzazione deve fondarsi su una rete formativa composta di strutture universitarie e di strutture del servizio sociosanitario regionale, le quali devono possedere gli standard generali e specifici previsti dalla normativa nazionale e regionale - non esclude quanto previsto dalla normativa statale riguardo alla necessità di coinvolgere solo le strutture accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale, anche per quanto riguarda la necessità di un'apposita convenzione tra la scuola di specializzazione e le strutture complementari.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
12/12/2017
n. 33
art. 1
co. 1
legge della Regione Lombardia
30/12/2009
n. 33
art. 33
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte