Sentenza 249/2018 (ECLI:IT:COST:2018:249)
Massima numero 40625
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
05/12/2018; Decisione del
05/12/2018
Deposito del 27/12/2018; Pubblicazione in G. U. 02/01/2019
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Lombardia - Medici in formazione specialistica - Possibilità di eseguire interventi assistenziali con la supervisione di altro medico, preferibilmente il tutore - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute e in materia di professioni - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Sanità pubblica - Norme della Regione Lombardia - Medici in formazione specialistica - Possibilità di eseguire interventi assistenziali con la supervisione di altro medico, preferibilmente il tutore - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute e in materia di professioni - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Testo
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge reg. Lombardia n. 33 del 2017, nella parte in cui modifica l'art. 34, comma 2, lett. c), della legge reg. Lombardia n. 33 del 2009. La disposizione regionale impugnata, che interviene a regolare taluni aspetti concernenti le attività di formazione specialistica dei medici, può essere interpretata in senso conforme alla legislazione statale di principio perché, prevedendo che il medico specializzando possa svolgere autonomamente specifici compiti che gli sono stati affidati - purché ciò avvenga con gradualità, in coerenza con il percorso formativo e comunque con la supervisione di un medico strutturato, preferibilmente il tutore (cosiddetta "autonomia vincolata") - fa leva su un atto del tutor, l'affidamento, che nel contesto della formazione non può non essere accompagnato dalle direttive dello stesso tutor, richiedendo la sua necessaria pronta disponibilità e idoneità al suo tempestivo intervento. (Precedente citato: sentenza n. 126 del 2014).
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge reg. Lombardia n. 33 del 2017, nella parte in cui modifica l'art. 34, comma 2, lett. c), della legge reg. Lombardia n. 33 del 2009. La disposizione regionale impugnata, che interviene a regolare taluni aspetti concernenti le attività di formazione specialistica dei medici, può essere interpretata in senso conforme alla legislazione statale di principio perché, prevedendo che il medico specializzando possa svolgere autonomamente specifici compiti che gli sono stati affidati - purché ciò avvenga con gradualità, in coerenza con il percorso formativo e comunque con la supervisione di un medico strutturato, preferibilmente il tutore (cosiddetta "autonomia vincolata") - fa leva su un atto del tutor, l'affidamento, che nel contesto della formazione non può non essere accompagnato dalle direttive dello stesso tutor, richiedendo la sua necessaria pronta disponibilità e idoneità al suo tempestivo intervento. (Precedente citato: sentenza n. 126 del 2014).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
12/12/2017
n. 33
art. 1
co. 1
legge della Regione Lombardia
30/12/2009
n. 33
art. 34
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte