Sentenza 250/2018 (ECLI:IT:COST:2018:250)
Massima numero 40626
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
21/11/2018; Decisione del
21/11/2018
Deposito del 27/12/2018; Pubblicazione in G. U. 02/01/2019
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione plausibile del rimettente sulla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione plausibile del rimettente sulla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carente descrizione della fattispecie con conseguente mancanza di rilevanza, formulata nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art 231, secondo comma, cod. pen. e degli artt. 676, comma 1, e 679, comma 1, cod. proc. pen. Il rimettente ha individuato e descritto la fattispecie e ha motivato la rilevanza delle questioni in modo plausibile, contestando la legittimità delle disposizioni censurate con diffuse argomentazioni, sì da offrire una sufficiente motivazione anche del dubbio di costituzionalità.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carente descrizione della fattispecie con conseguente mancanza di rilevanza, formulata nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art 231, secondo comma, cod. pen. e degli artt. 676, comma 1, e 679, comma 1, cod. proc. pen. Il rimettente ha individuato e descritto la fattispecie e ha motivato la rilevanza delle questioni in modo plausibile, contestando la legittimità delle disposizioni censurate con diffuse argomentazioni, sì da offrire una sufficiente motivazione anche del dubbio di costituzionalità.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 231
co. 2
codice di procedura penale
n.
art. 676
co. 1
codice di procedura penale
n.
art. 679
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte