Sentenza 250/2018 (ECLI:IT:COST:2018:250)
Massima numero 40627
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  21/11/2018;  Decisione del  21/11/2018
Deposito del 27/12/2018; Pubblicazione in G. U. 02/01/2019
Massime associate alla pronuncia:  40626  40628


Titolo
Misure di sicurezza - Libertà vigilata - Trasgressione degli obblighi imposti - Scelta della misura sostitutiva - Confisca - Competenza attribuita al giudice dell'esecuzione, anziché a quello di sorveglianza - Censurata irragionevolezza - Richiesta di una pronuncia additivo-manipolativa volta a introdurre una "novità di sistema" - Esorbitanza dai poteri della Corte costituzionale - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Napoli in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 676, comma 1, e 679, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il primo attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza ad adottare la misura di sicurezza della confisca che il secondo esclude per il magistrato di sorveglianza. L'intervento richiesto dal rimettente, teso a riconoscere la competenza a disporre la confisca anche in capo al magistrato di sorveglianza, sia pure ai fini dell'aggravamento della libertà vigilata, assumerebbe il carattere di una "novità di sistema", e risulterebbe collocato al di fuori dell'area del sindacato di legittimità costituzionale, rimesso alla scelta discrezionale affidata al legislatore, che è ampia nella materia processuale e che, nella fattispecie, è stata esercitata in modo del tutto coerente e immune da difetti di ragionevolezza. (Precedenti citati: sentenze n. 65 del 2014, n. 216 del 2013, n. 252 del 2012 e n. 274 del 2011; ordinanze n. 48 del 2014, n. 190 del 2013 e n. 145 del 2007).

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 676  co. 1

codice di procedura penale    n.   art. 679  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte