Misure di sicurezza - Libertà vigilata - Trasgressione degli obblighi imposti - Possibilità per il magistrato di sorveglianza di sostituire alla libertà vigilata la misura di sicurezza patrimoniale della confisca, anziché la misura dell'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro - Omessa previsione - Censurata violazione del principio di ragionevolezza, del diritto alla libertà personale e di quello alla difesa personale - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Napoli in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, e 24, secondo comma, Cost. - dell'art. 231, secondo comma, cod. pen., che prevede l'aggravamento della misura di sicurezza della libertà vigilata per trasgressione degli obblighi imposti. Della disposizione censurata è possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto della libertà personale, già sul piano della formulazione testuale, che attribuisce al giudice la facoltà di sostituire alla libertà vigilata l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro, escludendo ogni automatismo ex se lesivo della libertà personale; inoltre, tale facoltà non può comunque intendersi come generica discrezionalità del giudice, data la residualità della misura di sicurezza detentiva quale extrema ratio, che richiede di verificare prima se le esigenze di controllo della pericolosità sociale non possano essere soddisfatte con altre misure non detentive. Pertanto, le conseguenze dell'aggravamento della misura di sicurezza della libertà vigilata a causa della violazione delle sue prescrizioni di particolare gravità, si declinano secondo un criterio di progressività e proporzionalità, che vede come residuale la possibilità dell'assegnazione a una casa di lavoro o a una colonia agricola. (Precedenti citati: sentenze n. 57 del 2013, n. 208 del 2009, n. 367 del 2004 e n. 253 del 2003).
La libertà personale è diritto fondamentale e inviolabile, che può soffrire la limitazione di forme di detenzione, qual è l'assegnazione sia a una casa di lavoro, sia a una colonia agricola, solo nello stretto rispetto del principio di riserva assoluta di legge di cui all'art. 13, secondo comma, Cost. (Precedente citato: sentenza n. 180 del 2018).