Sentenza 1/2019 (ECLI:IT:COST:2019:1)
Massima numero 40216
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  21/11/2018;  Decisione del  21/11/2018
Deposito del 09/01/2019; Pubblicazione in G. U. 16/01/2019
Massime associate alla pronuncia:  40214  40215


Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Liguria - Concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative - Fissazione della durata minima (ventennale) e massima (trentennale) delle "nuove" concessioni - Violazione della potestà legislativa esclusiva statale nella materia "tutela della concorrenza" - Illegittimità costituzionale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - l'art. 4, comma 1, della legge reg. Liguria n. 26 del 2017. La disposizione impugnata dal Governo, nel fissare una durata minima (20 anni) e massima (30 anni) delle "nuove" concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, disciplina un oggetto - la durata dell'affidamento in concessione - che è riservato alla competenza dello Stato in materia di tutela della concorrenza, per di più incidendo su tale materia in modo particolarmente accentuato, poiché durate eccessive delle concessioni stimolano gestioni inefficienti. (Precedente citato: sentenza n. 176 del 2018).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  10/11/2017  n. 26  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte