Sentenza 2/2019 (ECLI:IT:COST:2019:2)
Massima numero 40269
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
05/12/2018; Decisione del
05/12/2018
Deposito del 09/01/2019; Pubblicazione in G. U. 16/01/2019
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio - Accertamento di conformità degli interventi edilizi realizzati in assenza del titolo abilitativo o in difformità da esso - Oblazione per il rilascio del permesso in sanatoria - Fissazione in misura pari al valore dell'intervento - Irragionevole assimilazione all'ipotesi, connotata da maggior disvalore, di interventi eseguiti in base a titolo edilizio successivamente annullato - Illegittimità costituzionale.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio - Accertamento di conformità degli interventi edilizi realizzati in assenza del titolo abilitativo o in difformità da esso - Oblazione per il rilascio del permesso in sanatoria - Fissazione in misura pari al valore dell'intervento - Irragionevole assimilazione all'ipotesi, connotata da maggior disvalore, di interventi eseguiti in base a titolo edilizio successivamente annullato - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. - l'art. 22, comma 2, della legge reg. Lazio n. 15 del 2008. La disposizione censurata dal TAR Lazio - ragguagliando al valore venale dell'abuso la misura della somma da pagare, a titolo di oblazione, nella procedura di accertamento di conformità degli interventi edilizi eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in difformità da esso - assoggetta chi intenda sanare tale forma di abuso al medesimo onere pecuniario previsto, dall'art. 20 della citata legge regionale, per la sanatoria degli interventi edilizi eseguiti in base a titolo abilitativo successivamente annullato, con l'irragionevole conseguenza di parificare, sul piano dei costi, abusi connotati da disvalore diverso, atteso che nell'ipotesi prevista dalla norma censurata trattasi di interventi conformi alla normativa urbanistico-edilizia vigente e pregressa, regolarizzabili sotto l'aspetto formale mediante il relativo accertamento di conformità, mentre in quella prevista dall'art. 20 trattasi di interventi edilizi sostanzialmente illegittimi, per i quali sarebbe necessario il ricorso all'ordinario iter repressivo con la demolizione del manufatto, cui l'amministrazione decide invece di soprassedere per ragioni di materiale impossibilità.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. - l'art. 22, comma 2, della legge reg. Lazio n. 15 del 2008. La disposizione censurata dal TAR Lazio - ragguagliando al valore venale dell'abuso la misura della somma da pagare, a titolo di oblazione, nella procedura di accertamento di conformità degli interventi edilizi eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in difformità da esso - assoggetta chi intenda sanare tale forma di abuso al medesimo onere pecuniario previsto, dall'art. 20 della citata legge regionale, per la sanatoria degli interventi edilizi eseguiti in base a titolo abilitativo successivamente annullato, con l'irragionevole conseguenza di parificare, sul piano dei costi, abusi connotati da disvalore diverso, atteso che nell'ipotesi prevista dalla norma censurata trattasi di interventi conformi alla normativa urbanistico-edilizia vigente e pregressa, regolarizzabili sotto l'aspetto formale mediante il relativo accertamento di conformità, mentre in quella prevista dall'art. 20 trattasi di interventi edilizi sostanzialmente illegittimi, per i quali sarebbe necessario il ricorso all'ordinario iter repressivo con la demolizione del manufatto, cui l'amministrazione decide invece di soprassedere per ragioni di materiale impossibilità.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
11/08/2008
n. 15
art. 22
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte