Ordinanza 155/2024 (ECLI:IT:COST:2024:155)
Massima numero 46384
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattrice SCIARRONE ALIBRANDI
Udienza Pubblica del  05/06/2024;  Decisione del  05/06/2024
Deposito del 30/07/2024; Pubblicazione in G. U. 31/07/2024
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Esecuzione forzata - In genere - Fase esecutiva - Opposizione all'esecuzione - Divieto di ripetizione del processo di cognizione esaurito - Potere del giudice dell'opposizione di decidere la fondatezza del rapporto sottostante il titolo esecutivo - Esclusione - Conseguente irrilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate che attengano al processo di cognizione (nel caso di specie: manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nella parte in cui non prevede, in caso di accertamento della nullità del contratto a termine, la facoltà del lavoratore di richiedere l'indennità sostitutiva della reintegra nel posto di lavoro). (Classif. 097001).

Testo

Il divieto di ripetizione sotto qualunque profilo del processo di cognizione già esaurito davanti al giudice dell’opposizione all’esecuzione, impedendo al giudice a quo di applicare le norme denunciate, determina l’irrilevanza delle questioni sollevate che attengano al processo di cognizione. (Precedente: S. 18/1978 - mass. 14416).

Nella fase dell’esecuzione sono prive di rilevanza le questioni aventi a oggetto norme che attengono al giudizio di cognizione. (Precedenti S. 208/1987 - mass. 4339; S. 18/1978 - mass. 14416; O. 574/2000 - mass. 25993; O. 14/2000 - mass. 25112; O. 143/1999 - mass. 24622; O. 437/1997).

(Nel caso di specie, è dichiarata manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010, e, in via subordinata, dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 nella parte in cui non contemplano la possibilità per il lavoratore precario, che non intenda accettare la riammissione in servizio all’esito dell’accertamento della nullità del termine apposto al contratto, di chiedere l’indennità sostitutiva della reintegra, atteso che la questione dell’ambito di estensione della tutela indennitaria del lavoratore a termine non rileva nel giudizio a quo, di opposizione a precetto).



Atti oggetto del giudizio

legge  04/11/2010  n. 183  art. 32  co. 

legge  20/05/1970  n. 300  art. 18  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte