Elezioni – Elezioni regionali – Norme della Regione Puglia – Ineleggibilità a Presidente della Giunta regionale e a consigliere regionale dei presidenti delle province e dei sindaci dei comuni della Regione – Inefficacia di tali cause, a seguito di novella legislativa, se gli interessati cessano dalla carica non oltre 180 giorni precedenti la data delle elezioni, ovvero entro e non oltre sette giorni dalla data dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale, anziché non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (30 giorni prima delle elezioni regionali) – Irragionevole e sproporzionata limitazione del diritto di elettorato passivo – Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 093009).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 51 Cost., l’art. 219 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024 che ha sostituito l’art. 6, comma 2, della legge reg. Puglia n. 2 del 2005, nella parte in cui stabilisce che le cause d’ineleggibilità a Presidente della Regione e consigliere regionale previste per i sindaci e i presidenti delle province non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni «non oltre centottanta giorni precedenti il compimento del quinquennio, che decorre dalla data delle elezioni», anziché «non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature», pari a 30 giorni prima delle elezioni regionali. La disposizione impugnata dal Governo interviene su una disciplina nella quale si contrappongono l’interesse a che la rimozione della citata causa di ineleggibilità assicuri, in tempi idonei allo scopo, l’effettiva cessazione dalla carica che può turbare o condizionare la competizione elettorale e quello delle comunità locali a che sia assicurata la continuità e stabilità amministrativa, dato che le dimissioni dei sindaci determinano lo scioglimento dei consigli e la nomina di un commissario; la novella, tuttavia, non supera il test di proporzionalità dal momento che il bilanciamento operato è trasmodato in una disciplina irragionevole e sproporzionata che restringe l’interesse alla continuità e stabilità dell’azione di governo locale, senza che tale maggior sacrificio sia temperato in alcun modo. Tale sproporzione deriva, in particolare, dalla notevole anticipazione del termine stabilito rispetto al giorno fissato per la presentazione delle candidature – previsto dalla precedente disciplina regionale e dalla legge n. 165 del 2004, che ha posto i principi fondamentali della materia – e, soprattutto, dalla sua applicabilità ai sindaci di tutti i comuni pugliesi. Al fine di evitare incertezze applicative in materia elettorale, recuperando una normativa già presente nell’ordinamento, il termine di centottanta giorni prima della scadenza fisiologica del consiglio regionale è sostituito con quello del giorno fissato per la presentazione delle candidature, espressamente previsto, quale limite temporale invalicabile per la cessazione delle funzioni, dalla citata legge n. 165 del 2004. Riferendosi, in tal modo, il termine per le dimissioni al momento della presentazione delle candidature, che prescinde dalla durata, fisiologica o meno, del Consiglio regionale, non sussiste più la ragione di distinguere, ai fini della determinazione del termine, la fattispecie del suo scioglimento anticipato, disciplinata dal secondo periodo del novellato comma 2, per cui va simmetricamente sostituito anche quest’ultimo termine con quello fissato per la presentazione delle candidature. Rimane fermo il potere discrezionale del legislatore regionale di stabilire altro termine anteriore, purché nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. (Precedenti: S. 196/2024 - mass. 46459; S. 309/1991).