Patrocinio a spese dello Stato – In genere – Ammissione all’istituto – Necessità di accertare la sussistenza di un diritto costituzionalmente protetto – Natura giurisdizionale della funzione esercitata dal giudice – Conseguente revocabilità o impugnabilità dei provvedimenti adottati – Revoca per insussistenza dei presupposti di ammissione al beneficio – Impugnazione – Natura costitutiva del provvedimento giurisdizionale decisorio. (Classif. 175001).
Nel procedimento relativo all’ammissione al patrocinio dei non abbienti il giudice esercita una funzione giurisdizionale avente a oggetto l’accertamento della sussistenza di un diritto dotato di fondamento costituzionale e i provvedimenti nei quali si esprime tale funzione hanno il regime proprio degli atti di giurisdizione, revocabili dal giudice nei limiti e sui presupposti espressamente previsti, e rimovibili, negli altri casi, solo attraverso gli strumenti di impugnazione previsti a tale scopo. (Precedenti: S. 80/2020; O. 128/2016; O. 144/1999).
La revoca della precedente ammissione al patrocinio a spese dello Stato, adottata in ragione dell’originaria insussistenza di un presupposto di ammissione al beneficio, diventa definitiva soltanto quando si consolida per effetto di una decisione inoppugnabile o perché è scaduto il termine per impugnarla; ove sia impugnata, il provvedimento del giudice che decide sull’impugnazione ha natura costitutiva, poiché è volto ad accertare se, con riferimento all’intero segmento temporale interessato dal procedimento, sussistano o meno le condizioni volute dal legislatore affinché la parte che lo richiede possa accedere al patrocinio dei non abbienti.