Sentenza 120/2026 (ECLI:IT:COST:2026:120)
Massima numero 47643
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore MARINI F. S.
Udienza Pubblica del  20/05/2026;  Decisione del  20/05/2026
Deposito del 03/07/2026; Pubblicazione in G. U. 08/07/2026
Massime associate alla pronuncia:  47644  47645  47646


Titolo
Legalità (principio di) - In genere - Legalità in materia penale - Necessità di formulazioni chiare e precise, anche in riferimento alle sanzioni previste - Possibilità, da parte del giudice penale, di disapplicare una legge disciplinante una pena perché in contrasto col diritto europeo - Esclusione. (Classif. 140001).

Testo

Nell'ipotesi in cui il giudice rilevi una incompatibilità tra una legge nazionale e una norma di diritto dell'Unione dotata di effetto diretto, la disapplicazione (totale o parziale) della prima sarebbe foriera di incertezze e disparità di trattamento, con conseguente pregiudizio anche per i principi di eguaglianza, di certezza del diritto e prevedibilità delle decisioni giudiziarie. Il principio di legalità in materia penale esige infatti che le norme penali – anche nella parte in cui prevedono sanzioni per la violazione dei relativi precetti – siano formulate in modo chiaro e preciso, anche per assicurare il più possibile la parità di trattamento tra i condannati. Quest’ultima esigenza rischierebbe di risultare compromessa, laddove il potere discrezionale del giudice di determinare la pena appropriata (art. 132 cod. pen.) non fosse adeguatamente delimitato da precise indicazioni fornite dal legislatore ovvero da una pronuncia costituzionale in grado di sostituire, con effetto erga omnes, prescrizioni legislative giudicate incompatibili con i principi costituzionali e unionali. (Precedenti: S. 73/2026 - mass. 47487; S. 7/2025 - mass. 46662).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte