Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Norme della Regione autonoma Sardegna - Interventi di efficientamento energetico nel caso di edifici nuovi - Esclusione dal computo dei volumi e dall'altezza massima dell'edificio, degli spessori di murature esterne, degli elementi di chiusura superiori e inferiori che racchiudono il volume riscaldato delle superfici e dei rapporti di copertura nei limiti indicati - Ricorso del Governo - Lamentata eccedenza delle competenze statutarie e violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 090010).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 5, 120 e 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell’art. 4 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce il comma 3-ter nell’art. 3-bis, della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, il quale prevede, anche per la realizzazione di edifici nuovi, che gli interventi volti ad aumentare l’efficienza energetica non vanno computati nella determinazione dei volumi e dell’altezza massima dell’edificio. La motivazione a supporto dell’impugnazione è carente e meramente assertiva. In primo luogo, il ricorso, nel denunciare il mancato rispetto del principio di pianificazione in riferimento al principio di leale collaborazione, non è sorretto da un adeguato impianto argomentativo. In secondo luogo, anche il lamentato vulnus al principio di pianificazione è sorretto da una motivazione meramente assertiva, al punto che non sono neanche spiegate, e dagli elementi offerti non risultano neppure comprensibili, le ragioni per le quali il principio di pianificazione andrebbe ricondotto entro l’ambito della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile.