Sentenza 182/2025 (ECLI:IT:COST:2025:182)
Massima numero 47114
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore LUCIANI
Udienza Pubblica del  23/09/2025;  Decisione del  23/09/2025
Deposito del 05/12/2025; Pubblicazione in G. U. 10/12/2025
Massime associate alla pronuncia:  47111  47112  47113  47115


Titolo
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Applicabilità al procedimento di prevenzione personale - Differenze sostanziali e processuali - Possibile ridimensionamento del principio di imparzialità in quello di prevenzione - Esclusione - Possibile diversa modulazione del principio del contraddittorio - Necessità, comunque, di garantire l'imparzialità e l'indipendenza del giudice - Conseguente applicazione del regime di incompatibilità e di ricusazione - Condizioni, dettate anche dall'intervento additivo della Corte costituzionale (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni sollevate sull'art. 37, comma 1, lett. a, cod. proc. pen., in relazione all'art. 36, comma 1, lett. g, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede che le parti possano ricusare il giudice che, chiamato a decidere sull'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, abbia disposto la restituzione degli atti all'autorità proponente. Contestuale invito al legislatore a strutturare con maggiore precisione il procedimento di prevenzione). (Classif. 199028).

Testo

I procedimenti penale e di prevenzione sono dotati di proprie peculiarità, sia per l’aspetto processuale, sia per quello dei presupposti sostanziali: il primo è ricollegato a un determinato fatto-reato oggetto di verifica nel processo, a seguito dell’esercizio dell’azione penale; il secondo è riferito a una complessiva notazione di pericolosità, espressa mediante condotte che non necessariamente costituiscono reato. Il sistema delle misure di prevenzione presenta una sua autonomia e una sua coerenza interna, mirando ad accertare una fattispecie di pericolosità, che ha rilievo sia per le misure di prevenzione personali, sia per la confisca di prevenzione. (Precedente: S. 106/2015 - mass. 38404; O. 275/1996 - mass. 22825).

I profili di peculiarità del procedimento di prevenzione non sono idonei a fondare un ridimensionamento del principio dell’imparzialità, considerando che l’art. 111, secondo comma, Cost. delinea i caratteri di qualsiasi «giusto processo», e quindi anche di quello di prevenzione, in cui vive la stessa esigenza di imparzialità, assistita dai princìpi costituzionali che impongono l’assenza di attività pregiudicanti pur a fronte della peculiarità di tale procedimento. Allo stesso tempo, sussiste una modulazione delle garanzie alla luce della diversità del modello procedimentale rispetto al prototipo del giudizio penale: in questo senso, il rispetto del principio del contraddittorio non impone che esso si esplichi con le medesime modalità in ogni tipo di procedimento, e neppure sempre e necessariamente nella fase iniziale dello stesso, onde non sono in contrasto con l’art. 111, secondo comma, Cost., i modelli processuali a contraddittorio eventuale e differito. (Precedenti: S. 172/2023 - mass. 45790; S. 91/2023 - mass. 45600; S. 106/2015 - mass. 38404; S. 115/2001 - mass. 26175; O. 255/2009 - mass. 33876; O. 291/2005 - mass. 29653; O. 352/2003 - mass. 28165; O. 8/2003 - mass. 27504).

Nel delineare uno statuto di garanzie, sostanziali e processuali, delle misure di prevenzione, è necessario che la sua applicazione sia disposta in esito a un procedimento che – pur non dovendo necessariamente conformarsi ai princìpi che la Costituzione e il diritto convenzionale dettano specificamente per il processo penale – deve tuttavia rispettare i canoni generali di ogni “giusto” processo garantito dalla legge (artt. 111, primo, secondo e sesto comma, Cost., e 6 CEDU, nel suo “volet civil”), assicurando in particolare la piena tutela al diritto di difesa (art. 24 Cost.), di colui nei cui confronti la misura sia richiesta. (Precedente: S. 24/2019).

 L’imparzialità-neutralità del giudice, che gode di una posizione centrale nell’ambito del giusto processo, in carenza della quale tutte le altre regole e garanzie processuali perderebbero di concreto significato, è valida anche con riferimento al procedimento giurisdizionale di applicazione delle misure di prevenzione personali, sia pure con alcune precisazioni legate alle sue peculiarità, in quanto tali misure incidono su diritti di libertà costituzionalmente garantiti per mezzo di una “riserva di giurisdizione”, che non può essere menomata dall’affievolimento dei caratteri che la giurisdizione qualifica come tale, sussistendo, di converso, l’esigenza di preservare il giudice chiamato a pronunciarsi sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione da ogni pre-giudizio che possa comprometterne l’imparzialità si pone nella stessa misura in cui essa è stata affermata in relazione al giudice che è chiamato a pronunciarsi nel processo penale. (Precedente: S. 306/1997).

La facoltà di ricusare il giudice, ai sensi dell’art. 37, comma 1, cod. proc. pen., a seguito dell’intervento additivo della Corte costituzionale, va riconosciuta alle parti avverso il giudice che, in un diverso procedimento, anche non penale, abbia espresso una valutazione di merito sul medesimo fatto e nei confronti del medesimo soggetto – ivi compreso, secondo la giurisprudenza di legittimità, il procedimento di prevenzione. Il pregiudizio per l’imparzialità-neutralità del giudicante può verificarsi, dunque, anche nei rapporti tra il procedimento penale e quello di prevenzione, sia quando la valutazione pregiudicante sia stata espressa nel primo in sede di accertamento dei gravi indizi di colpevolezza, quale condizione di applicabilità delle misure cautelari, sia quando il rapporto di successione temporale tra attività pregiudicante e funzione pregiudicata sia invertito, per avere il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità penale di un imputato del delitto di associazione di stampo mafioso, già espresso nell’ambito del procedimento di prevenzione una valutazione sull’esistenza dell’associazione e sull’appartenenza ad essa della persona imputata nel successivo processo penale. (Precedenti: S. 283/2000 - mass. 25513; O. 178/1999; S. 306/1997).

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione, sesta sez. pen., in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 della CEDU, dell’art. 37, comma 1, lett. a, cod. proc. pen., in relazione all’art. 36, comma 1, lett. g, del medesimo codice, nella parte in cui non prevede che le parti possano ricusare il giudice che, chiamato a decidere sull’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, abbia disposto nel medesimo procedimento, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, la restituzione degli atti all’autorità proponente. Il quadro normativo e interpretativo esclude una compromissione dell’imparzialità del giudice della prevenzione che abbia disposto la restituzione degli atti all’autorità proponente: il procedimento di prevenzione, quale procedimento camerale partecipato, che trova generale ancoraggio nell’art. 666 cod. proc. pen., non è scandito da distinte fasi “processuali”, ma ha una fisionomia evidentemente monofasica, non venendo in rilievo le scansioni tendenzialmente impermeabili che connotano il processo penale di cognizione. L’identità di fase nella quale viene disposta la restituzione degli atti all’autorità proponente – che non determina una regressione, ma identifica una mera sottofase all’interno di un procedimento che resta unitario – unitamente alla non qualificabilità della relativa decisione come “attività pregiudicante”, risultano decisive, essendo il potere di restituzione, peraltro, collocato in una scansione procedimentale la cui struttura suggerisce non già l’ipotesi dell’accoglimento della richiesta di misura, bensì quella del suo rigetto, per insussistenza dei presupposti della misura cautelare, tanto da non assumere valenza pregiudicante rispetto alla successiva adozione del sequestro o di altra misura, non ablatoria. Quale ulteriore considerazione di carattere sistematico, rileva che il giudizio sulla cautela reale non è mai stato ritenuto “pregiudicante” nel processo ordinario, avendo la giurisprudenza di legittimità costantemente affermato che l’identità fisica tra il giudice della cautela e quello della valutazione del merito, nell’ambito dell’unica funzione attribuita nel grado, non fa nascere alcuna situazione di incompatibilità derivante dagli atti compiuti nel procedimento. Si deve comunque auspicare un intervento del legislatore idoneo a strutturare con più accurata precisione il procedimento di prevenzione, soprattutto nella dimensione cautelare, che tanto rilievo ha assunto nella prassi).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 6