Sentenza 3/2019 (ECLI:IT:COST:2019:3)
Massima numero 40326
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  05/12/2018;  Decisione del  05/12/2018
Deposito del 09/01/2019; Pubblicazione in G. U. 16/01/2019
Massime associate alla pronuncia:  40327  40328  40329


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Omessa censura di disposizione appartenente al quadro normativo di riferimento - Ininfluenza sulla rilevanza, ove di essa il rimettente non debba fare applicazione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per imprecisa individuazione delle norme oggetto di censura - delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204 e 205, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002. Il GIP rimettente, chiamato ad integrare il decreto penale con la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di custodia e conservazione dei beni sequestrati, deve fare applicazione delle disposizioni denunciate, disciplinanti il recupero delle spese processuali, e non anche del non censurato art. 150 dello stesso d.P.R., il quale, disciplinando la restituzione dei beni sequestrati, non incide sulla rilevanza delle questioni, ma appartiene solo al complessivo quadro normativo di riferimento.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2002  n. 115  art. 204  co. 

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2002  n. 115  art. 205  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte